| 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2,
commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
dell'articolo 19, commi 1 e 1- bis, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni.
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno
definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da
attuare in sede di cooperazione decentrata, nonché i criteri
con i quali possono essere cofinanziate, con le relative
modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di
cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province
e rientranti nei programmi-Paese e negli accordi-quadro di
cooperazione bilaterale.
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