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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7791
DDL0424-0016
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
...TESTO unificato delle Commissioni Riordino del settore termale
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Stabilimenti termali).
     1.  Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle
  aziende termali che:
         a)  risultano in regola con l'atto di concessione
  mineraria o di subconcessione o con altro titolo
  giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali
  utilizzate;
         b)  utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi,
  sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili,
  vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché
  acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche di
  queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli
 
                              Pag. 24
 
  6, primo comma, lettera  t),  della legge 23 dicembre
  1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera  d),  del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
         c)  sono in possesso dell'autorizzazione regionale,
  rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
  1978, n. 833;
         d)  rispondono ai requisiti strutturali,
  tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi
  dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni.
     2.  Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
  sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
  4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
  sensi dell'articolo 8- quater  del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto
  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi
  contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies  del citato
  decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo
  articolo 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999.
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=023 PAGFIN=0024 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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