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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7792
DDL0424-0017
Relazione Camera n. 424-A (DDL13-424-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A. TESTIPDL
...C424A, C739A, C818A, C976A, C1501A, C1975A, C2225A, C2487A, C2877A.
...TESTO unificato delle Commissioni Riordino del settore termale
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC424A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Erogazione delle cure termali). 
     1.  Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo
  29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con
  decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono individuate le patologie per il cui trattamento è
  assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
  Servizio sanitario nazionale.  Il decreto di cui al presente
  comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
  i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e
  neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuloleso
  e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle
  funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi
  previste.
 
                              Pag. 25
 
     2.  Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del
  decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
  662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e
  terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate
  dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di
  applicazione singoli o combinati.
     3.  Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato
  periodicamente dal Ministro della sanità sulla base
  dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei
  programmi di ricerca di cui all'articolo 6.
     4.  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  promuove intese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la
  necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in
  rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e
  delle relative prestazioni.
 
DATA=000404 FASCID=DDL13-424-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0424 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=021 PAGFIN=0025 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=042400A00 FASCIDC=13DDL0424 A SORTNAV=0042400A000 00000 ZZDDLC424A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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