| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
intende rispondere alle richieste di riconoscimento
professionale degli operatori psicomotricisti che già svolgono
o che intendono svolgere interventi qualificati nel settore
sanitario; è finalizzata, inoltre all'istituzione dell'ordine
e dell'albo professionale degli psicomotricisti italiani
definendo, altresì, le loro competenze in ambito
riabilitativo. Tali competenze consentono allo psicomotricista
di effettuare un proficuo intervento con soggetti che
presentano handicap problemi o difficoltà che si
manifestano sia sul piano motorio, sia sul piano cognitivo sia
su quello relazionale. Alla specificità di questi disturbi
occorre che si risponda con un intervento specifico. Tale
intervento, inoltre, si colloca e risponde ad un bisogno e ad
un orientamento presente oggi in tutte quelle tecniche
riabilitative che rifuggono sempre più da un meccanicismo di
fondo per fare ricorso alla motivazione del paziente a
guarire. Queste tendenze si sposano egregiamente con
l'impostazione "psicomotoria" e con gli orientamenti di presa
in carico globale della persona. La peculiare caratteristica
di questo orientamento teorico-pratico inserisce lo
psicomotricista nelle tendenze che, sul piano più generale,
caratterizzano la dinamica evolutiva dei sistemi sanitari. In
altri termini, se si farà un discorso di figure professionali
al servizio di una nuova cultura del malato e della malattia
superando le logiche categoriali, si potranno differenziare
gli specifici compiti. La necessità di differenziare gli
interventi evita che si possa pensare di risolvere tutto
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appiattendo le figure professionali, e, pur recuperando una
base comune di conoscenze ed una omogeneità di problematiche,
comporta una chiara differenziazione dei ruoli e delle
competenze in base ai contenuti specifici.
Non possiamo più eludere il problema di "raffinare" le
tecniche d'intervento: sempre di più oggi si pensa che
l'intervento terapeutico debba essere espletato basandosi
sulla partecipazione e sulla motivazione del paziente. La
persona in cura deve poter contare sulle parti "sane" di sè:
di conseguenza su una riabilitazione che la valorizzi e non la
faccia sentire passivamente in mano a qualcuno che si occupa
di lei. Oggi, con il costante progresso delle discipline
mediche e psicologiche, abbiamo il dovere di preparare e
riconoscere il ruolo degli operatori che possono al meglio
assumersi la problematica della persona in difficoltà nella
sua globalità; la terapia psicomotoria non ha la pretesa di
accelerare le tappe di sviluppo, né di creare nuovi
apprendimenti, ma mira all'armonizzazione della personalità
facendo perno, in maniera strategica, sull'unità
psicosomatica.
La definizione stessa di "psicomotricità", infatti, si
presenta affascinante nel suo intento di conciliare i due
termini estremi della concezione dualistica della persona
umana: concezione che la cultura di questo secolo stempera via
via sotto l'impulso di esperienze e di fenomeni che hanno
visto riproporsi sempre più energicamente l'interazione "corpo
- mente" come modello costitutivo dell'individuo.
La psicomotricità si inscrive in un progetto che tende a
introdurre un rapporto attivo ed efficace, da un punto di
vista terapeutico e da un punto di vista pedagogico, tra il
corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive. Essa,
quindi, postula l'unità della persona (alla base sia della
diagnosi che del trattamento) non escludendo, tuttavia, la
differenziazione delle tre sfere costitutive della
personalità: motoria, affettiva e cognitiva. Molte sono le
definizioni in uso data la complessità e l'interdisciplinarità
della materia. Volendo tracciare una sintesi si potrebbero
intravedere due aspetti fondamentali:
a) la stimolazione nel bambino della progressiva
conoscenza di sé (a cominciare dal "sé" corporeo) e del mondo
attraverso la motricità e le capacità
rappresentativo-simboliche;
b) lo studio ed il trattamento delle alterazioni
della motricità finalizzata alle situazioni evolutive e di
apprendimento (alterazioni dovute a differenti eziologie di
carattere psicoaffettivo, funzionale o organico eccetera).
A seguito delle ricerche condotte all'ospedale H.
Rousselle di Parigi dall' équipe diretta dal professor
J. De Ajuriaguerra negli anni cinquanta e sessanta la
professione di psicomotricista è stata riconosciuta in Francia
nel 1974 con l'istituzione di un diploma di Stato per gli
operatori di questo settore. Più o meno nello stesso periodo
veniva riconosciuta anche in Svizzera. Le iniziative italiane
in questo campo negli ultimi quarant'anni sono state
molteplici, di varia matrice (italiana, francese, svizzera,
americana) e di varie tendenze. Si sono svolte iniziative di
formazione che hanno visto la partecipazione di molti esperti
anche stranieri. Sul piano editoriale sono nate numerose
iniziative a carattere scientifico e divulgativo (bollettini,
riviste, traduzioni di molti autori soprattutto francesi).
L'interesse dimostrato dal nostro Paese ha spinto il gruppo
internazionale ad affidare all'Italia l'organizzazione del V
congresso internazionale di psicomotricità (Firenze, maggio
1982) nel quale si è potuto constatare il ricco, promettente e
già fortissimo numero di apporti e di contributi scientifici
italiani.
L'esigenza di un riconoscimento ufficiale che renda
operativa legalmente la figura dello psicomotricista nel
nostro Paese per far fronte alle esigenze sopra esposte si
evince:
a) dall'esistenza de facto di questa
professione: anche camminando per la strada ci si rende conto
di quanti centri sportivi o estetici espongono la dicitura
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"psicomotricità". Senza, tuttavia, giungere a questa estrema
evidenza della domanda e dell'offerta, basta vedere in quanti
servizi socio-sanitari questa figura è operante o perché
assunta in ruolo tramite un regolare concorso, o tramite
contratti a termine ovvero con incarichi di consulenza.
Addirittura se ne fa menzione nel contratto nazionale di
lavoro per il personale sanitario non medico dell'area
sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987, titolo
VIII, articolo 31);
b) dall'analisi dei piani socio-sanitari adottati
da alcune regioni (vedi ad esempio per la regione Lombardia il
programma triennale straordinario ai sensi dell'articolo 17
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in materia di tutela
della salute neuropsichica nell'infanzia e nell'adolescenza
deliberato dal consiglio regionale del 14 ottobre 1986, per la
regione Veneto, il piano sociale regionale del Veneto per il
triennio 1989-1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989,
n. 22);
c) dall'istituzione presso alcune università
(Roma, Genova, Palermo, Napoli, eccetera) di scuole dirette a
fini speciali per "terapisti della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva". Ciò sta ad indicare che la proposta
riabilitativa sta evolvendo e mutando la sua qualità e che
l'approccio psicomotorio risulta indispensabile, specie a
livello dell'età evolutiva;
d) dall'esistenza di una normativa analoga
presente già da anni in altri Paesi della Comunità europea in
Francia, ad esempio, la figura riconosciuta, come sopra detto,
nel 1974, ha ottenuto nel corso degli anni successivi
importanti aggiornamenti relativi al ruolo ed all'impiego,
fino all'ultimo decreto del 28 aprile 1988 emanato dal
Ministero degli affari sociali e dell'occupazione, che ne
stabilisce dettagliatamente le competenze ed i settori
d'intervento;
e) dalla direttiva "relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima
di tre anni" (direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988). In base a questa direttiva, paradossalmente,
gli psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno
diritto giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia,
Paese nel quale tale figura non è ancora sanzionata legalmente
e nel quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione
legalmente riconosciute;
f) dal riconoscimento della professione di
psicomotricista in quanto tecnica sanitaria di riabilitazione
nel testo unificato discusso, nella XII legislatura, presso la
XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati
concernente il riordino delle professioni infermieristiche.
La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce la
terapia psicomotoria e la professione di psicomotricista. Non
è inutile tale definizione dal momento che molta confusione si
è generata in Italia a questo proposito, facendo perdere di
vista la specificità di questo intervento.
L'articolo 2, nell'elencare le competenze, sottolinea la
specificità di cui all'articolo 1 e si può ben cogliere quanto
l'ambito di intervento di questa figura sia definibile e
specifico.
L'articolo 3 stabilisce la formazione necessaria e la
necessità di iscrizione all'albo per coloro che intendono
esercitare questa professione.
L'articolo 4 istituisce l'ordine degli psicomotricisti.
Gli articoli 5, 6 e 7 istituiscono e dettano le regole
fondamentali per l'albo degli psicomotricisti e per la
relativa iscrizione e cancellazione.
Gli articoli 8 e 9 conferiscono al Ministro di grazia e
giustizia la facoltà di emanare le norme e le modalità
relative all'applicazione della presente legge in materia di
disciplina dell'albo degli psicomotricisti.
L'articolo 10 prevede norme transitorie in sede di prima
applicazione della legge.
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