Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7804
DDL0425-0002
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL13-425)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende rispondere alle richieste di riconoscimento
  professionale degli operatori psicomotricisti che già svolgono
  o che intendono svolgere interventi qualificati nel settore
  sanitario; è finalizzata, inoltre all'istituzione dell'ordine
  e dell'albo professionale degli psicomotricisti italiani
  definendo, altresì, le loro competenze in ambito
  riabilitativo.  Tali competenze consentono allo psicomotricista
  di effettuare un proficuo intervento con soggetti che
  presentano  handicap  problemi o difficoltà che si
  manifestano sia sul piano motorio, sia sul piano cognitivo sia
  su quello relazionale.  Alla specificità di questi disturbi
  occorre che si risponda con un intervento specifico.  Tale
  intervento, inoltre, si colloca e risponde ad un bisogno e ad
  un orientamento presente oggi in tutte quelle tecniche
  riabilitative che rifuggono sempre più da un meccanicismo di
  fondo per fare ricorso alla motivazione del paziente a
  guarire.  Queste tendenze si sposano egregiamente con
  l'impostazione "psicomotoria" e con gli orientamenti di presa
  in carico globale della persona.  La peculiare caratteristica
  di questo orientamento teorico-pratico inserisce lo
  psicomotricista nelle tendenze che, sul piano più generale,
  caratterizzano la dinamica evolutiva dei sistemi sanitari.  In
  altri termini, se si farà un discorso di figure professionali
  al servizio di una nuova cultura del malato e della malattia
  superando le logiche categoriali, si potranno differenziare
  gli specifici compiti.  La necessità di differenziare gli
  interventi evita che si possa pensare di risolvere tutto
 
                               Pag. 2
 
  appiattendo le figure professionali, e, pur recuperando una
  base comune di conoscenze ed una omogeneità di problematiche,
  comporta una chiara differenziazione dei ruoli e delle
  competenze in base ai contenuti specifici.
     Non possiamo più eludere il problema di "raffinare" le
  tecniche d'intervento: sempre di più oggi si pensa che
  l'intervento terapeutico debba essere espletato basandosi
  sulla partecipazione e sulla motivazione del paziente.  La
  persona in cura deve poter contare sulle parti "sane" di sè:
  di conseguenza su una riabilitazione che la valorizzi e non la
  faccia sentire passivamente in mano a qualcuno che si occupa
  di lei.  Oggi, con il costante progresso delle discipline
  mediche e psicologiche, abbiamo il dovere di preparare e
  riconoscere il ruolo degli operatori che possono al meglio
  assumersi la problematica della persona in difficoltà nella
  sua globalità; la terapia psicomotoria non ha la pretesa di
  accelerare le tappe di sviluppo, né di creare nuovi
  apprendimenti, ma mira all'armonizzazione della personalità
  facendo perno, in maniera strategica, sull'unità
  psicosomatica.
     La definizione stessa di "psicomotricità", infatti, si
  presenta affascinante nel suo intento di conciliare i due
  termini estremi della concezione dualistica della persona
  umana: concezione che la cultura di questo secolo stempera via
  via sotto l'impulso di esperienze e di fenomeni che hanno
  visto riproporsi sempre più energicamente l'interazione "corpo
  - mente" come modello costitutivo dell'individuo.
     La psicomotricità si inscrive in un progetto che tende a
  introdurre un rapporto attivo ed efficace, da un punto di
  vista terapeutico e da un punto di vista pedagogico, tra il
  corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive.  Essa,
  quindi, postula l'unità della persona (alla base sia della
  diagnosi che del trattamento) non escludendo, tuttavia, la
  differenziazione delle tre sfere costitutive della
  personalità: motoria, affettiva e cognitiva.  Molte sono le
  definizioni in uso data la complessità e l'interdisciplinarità
  della materia.  Volendo tracciare una sintesi si potrebbero
  intravedere due aspetti fondamentali:
         a)  la stimolazione nel bambino della progressiva
  conoscenza di sé (a cominciare dal "sé" corporeo) e del mondo
  attraverso la motricità e le capacità
  rappresentativo-simboliche;
         b)  lo studio ed il trattamento delle alterazioni
  della motricità finalizzata alle situazioni evolutive e di
  apprendimento (alterazioni dovute a differenti eziologie di
  carattere psicoaffettivo, funzionale o organico eccetera).
     A seguito delle ricerche condotte all'ospedale  H.
  Rousselle  di Parigi dall' équipe  diretta dal professor
  J. De Ajuriaguerra negli anni cinquanta e sessanta la
  professione di psicomotricista è stata riconosciuta in Francia
  nel 1974 con l'istituzione di un diploma di Stato per gli
  operatori di questo settore.  Più o meno nello stesso periodo
  veniva riconosciuta anche in Svizzera.  Le iniziative italiane
  in questo campo negli ultimi quarant'anni sono state
  molteplici, di varia matrice (italiana, francese, svizzera,
  americana) e di varie tendenze.  Si sono svolte iniziative di
  formazione che hanno visto la partecipazione di molti esperti
  anche stranieri.  Sul piano editoriale sono nate numerose
  iniziative a carattere scientifico e divulgativo (bollettini,
  riviste, traduzioni di molti autori soprattutto francesi).
  L'interesse dimostrato dal nostro Paese ha spinto il gruppo
  internazionale ad affidare all'Italia l'organizzazione del V
  congresso internazionale di psicomotricità (Firenze, maggio
  1982) nel quale si è potuto constatare il ricco, promettente e
  già fortissimo numero di apporti e di contributi scientifici
  italiani.
     L'esigenza di un riconoscimento ufficiale che renda
  operativa legalmente la figura dello psicomotricista nel
  nostro Paese per far fronte alle esigenze sopra esposte si
  evince:
         a)  dall'esistenza  de facto  di questa
  professione: anche camminando per la strada ci si rende conto
  di quanti centri sportivi o estetici espongono la dicitura
 
                               Pag. 3
 
  "psicomotricità".  Senza, tuttavia, giungere a questa estrema
  evidenza della domanda e dell'offerta, basta vedere in quanti
  servizi socio-sanitari questa figura è operante o perché
  assunta in ruolo tramite un regolare concorso, o tramite
  contratti a termine ovvero con incarichi di consulenza.
  Addirittura se ne fa menzione nel contratto nazionale di
  lavoro per il personale sanitario non medico dell'area
  sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987, titolo
  VIII, articolo 31);
         b)  dall'analisi dei piani socio-sanitari adottati
  da alcune regioni (vedi ad esempio per la regione Lombardia il
  programma triennale straordinario ai sensi dell'articolo 17
  della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in materia di tutela
  della salute neuropsichica nell'infanzia e nell'adolescenza
  deliberato dal consiglio regionale del 14 ottobre 1986, per la
  regione Veneto, il piano sociale regionale del Veneto per il
  triennio 1989-1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989,
  n. 22);
         c)  dall'istituzione presso alcune università
  (Roma, Genova, Palermo, Napoli, eccetera) di scuole dirette a
  fini speciali per "terapisti della neuropsicomotricità
  dell'età evolutiva".  Ciò sta ad indicare che la proposta
  riabilitativa sta evolvendo e mutando la sua qualità e che
  l'approccio psicomotorio risulta indispensabile, specie a
  livello dell'età evolutiva;
         d)  dall'esistenza di una normativa analoga
  presente già da anni in altri Paesi della Comunità europea in
  Francia, ad esempio, la figura riconosciuta, come sopra detto,
  nel 1974, ha ottenuto nel corso degli anni successivi
  importanti aggiornamenti relativi al ruolo ed all'impiego,
  fino all'ultimo decreto del 28 aprile 1988 emanato dal
  Ministero degli affari sociali e dell'occupazione, che ne
  stabilisce dettagliatamente le competenze ed i settori
  d'intervento;
         e)  dalla direttiva "relativa ad un sistema
  generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
  che sanzionano formazioni professionali di una durata minima
  di tre anni" (direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21
  dicembre 1988).  In base a questa direttiva, paradossalmente,
  gli psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno
  diritto giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia,
  Paese nel quale tale figura non è ancora sanzionata legalmente
  e nel quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione
  legalmente riconosciute;
         f)  dal riconoscimento della professione di
  psicomotricista in quanto tecnica sanitaria di riabilitazione
  nel testo unificato discusso, nella XII legislatura, presso la
  XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati
  concernente il riordino delle professioni infermieristiche.
     La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce la
  terapia psicomotoria e la professione di psicomotricista.  Non
  è inutile tale definizione dal momento che molta confusione si
  è generata in Italia a questo proposito, facendo perdere di
  vista la specificità di questo intervento.
     L'articolo 2, nell'elencare le competenze, sottolinea la
  specificità di cui all'articolo 1 e si può ben cogliere quanto
  l'ambito di intervento di questa figura sia definibile e
  specifico.
     L'articolo 3 stabilisce la formazione necessaria e la
  necessità di iscrizione all'albo per coloro che intendono
  esercitare questa professione.
     L'articolo 4 istituisce l'ordine degli psicomotricisti.
     Gli articoli 5, 6 e 7 istituiscono e dettano le regole
  fondamentali per l'albo degli psicomotricisti e per la
  relativa iscrizione e cancellazione.
     Gli articoli 8 e 9 conferiscono al Ministro di grazia e
  giustizia la facoltà di emanare le norme e le modalità
  relative all'applicazione della presente legge in materia di
  disciplina dell'albo degli psicomotricisti.
     L'articolo 10 prevede norme transitorie in sede di prima
  applicazione della legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0008 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=13DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati