| (Competenze dello psicomotricista).
1. Lo psicomotricista è abilitato a compiere, su
prescrizione medica, i seguenti atti professionali:
a) la delineazione del profilo psicomotorio
dell'individuo;
b) l'educazione e la stimolazione psicomotoria
precoce;
c) l'intervento terapeutico attraverso appropriate
tecniche di approccio corporeo, di rappresentazione e di
rilassamento su soggetti affetti da:
1) ritardi psicomotori semplici;
2) sindromi psicomotorie, quali inibizione
psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motoria,
insufficienza cerebellare, maldestrezza, disturbi dello schema
corporeo;
3) disturbi psicomotori parziali quali scariche
motorie ritmiche ed esplorative, disturbi della percezione del
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sé, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi
del processo di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici;
4) insufficienza mentale;
5) turbe del comportamento e della comunicazione;
6) disturbi specifici dell'apprendimento;
7) patologie nelle quali si individua la necessità di
un intervento, anche di supporto, di tipo psicomotorio per
affrontare le problematiche connesse con il vissuto
dell'individuo.
d) la prevenzione primaria e secondaria nelle
istituzioni socio-educative in collaborazione con gli
operatori dei servizi di cui alla presente legge.
2. La professione di psicomotricista include l'attività di
ricerca, di sperimentazione e di consulenza nell'ambito delle
specifiche competenze, l'attività di formazione metodologica,
pratica e personale rivolta agli studenti dei corsi di
psicomotricità o di riabilitazione nei quali sia prevista
questa disciplina, nonché le attività di aggiornamento rivolte
ad altri professionisti nel campo dell'educazione e della
salute.
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