| 1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità
con quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale è
autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito
a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano
apposito mandato a riscuotere.
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