| (Regolamento dell'albo).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, sono emanate le norme relative alle
modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo e sono
altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i
rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.
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