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ed elezione per gli organi dell'ordine).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia,
nomina un'apposita commissione che procede alla formazione
dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai
sensi dell'articolo 10. I commissari sono scelti tramite
sorteggio da un elenco di nominativi forniti dall'Associazione
nazionale unitaria psicomotricisti italiani (ANUPI). Il
presidente della commissione esercita la funzione di
commissario preposto alla formazione dell'albo.
2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo entro
tre mesi dalla
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pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse
all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10, indìce le
elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine,
attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.
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