| (Iscrizione all'albo
in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione
della presente legge è consentita su domanda, da presentare
entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui
all'articolo 9, a:
a) coloro che hanno conseguito il titolo di
psicomotricista al termine di un corso triennale
giuridicamente riconosciuto;
b) coloro che hanno conseguito il titolo di
specializzazione in psicomotricità al termine di un corso
annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;
c) coloro che hanno frequentato un corso triennale
di psicomotricità istituito presso enti od associazioni
private che documentino, tramite l'attestazione della scuola,
le ore di frequenza effettuate, il programma, che deve
comprendere la formazione personale, teorica ed il tirocinio,
il superamento dell'esame finale, nonché lo svolgimento per
almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2;
d) coloro che ricoprono un posto di ruolo come
psicomotricista presso una struttura pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
2. L'ANUPI può promuovere, in accordo con istituti
universitari, scientifici o con agenzie formative ritenute
idonee, corsi di aggiornamento e di perfezionamento che
costituiscono titolo di ammissione all'albo di cui
all'articolo 5.
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