| (Connotazioni geografico-territoriali).
1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale,
artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo
socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della
Via Francigena quale risorsa culturale ed ambientale di
notevole interesse pubblico. A tale scopo, lo Stato promuove
la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione
originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio
attraversato dalla Via Francigena come opportunità per il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
residente nelle aree interessate, attraverso interventi di
recupero, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio
storico-culturale, ambientale e riqualificazione del
patrimonio ricettivo esistente.
2. Ai fini della presente legge, è denominata "Via
Francigena" la grande direttrice viaria che, tra l'VIII e il
XII secolo ha costituito la principale via di comunicazione
tra il Mare del Nord e Roma. Il tratto è altresì parte
integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio
d'Europa come "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa".
La presente legge si applica al tratto italiano della Via
Francigena che attraversa il territorio dalle Alpi fino a
Roma.
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