| (Fasi procedimentali).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 2, le province interessate provvedono, con il
concorso degli enti locali, a redigere programmi integrati di
scala interprovinciale, nei quali individuano il quadro degli
interventi anche di tutela del territorio come riferimento per
la valorizzazione dell'itinerario a scala locale.
2. I programmi integrati dovranno essere redatti secondo
le seguenti modalità:
a) lettura e definizione degli indirizzi di
pianificazione territoriale, tutela e salvaguardia ambientale
di scala comunale e sovracomunale insistenti sull'area
interessata dal tracciato;
b) censimento puntuale delle risorse
storico-architettoniche, ambientali e del patrimonio ricettivo
e di accoglienza insistenti lungo il tracciato e nell'ambito
dell'asse territoriale interessato dal percorso;
c) verifica dei livelli di tutela, salvaguardia e
possibilità di recupero lungo l'intero tracciato, con
particolare riferimento alle emergenze censite, previste dagli
strumenti di pianificazione territoriale di scala comunale in
vigore, e la formulazione di eventuali indirizzi per
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omogeneizzare i contenuti e qualificare le prescrizioni
urbanistiche in termini di valorizzazione del percorso;
d) lettura paesaggistica degli ambiti territoriali
attraversati lungo il tracciato secondo le modalità di
trasporto proponibili per la sua rivisitazione;
e) selezione degli interventi proposti per la
strutturazione dell'offerta turistica, culturale ed ambientale
nell'area interessata dal tracciato, corredata dal piano
finanziario per l'attuazione e l'individuazione degli enti e
dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa.
3. La redazione dei programmi integrati è presupposto per
l'ottenimento dei finanziamenti ai sensi della presente
legge.
4. I programmi integrati presentati dalle province e gli
specifici interventi in essi proposti sono esaminati dal
comitato tecnico di coordinamento regionale per la
valorizzazione della Via Francigena, di cui all'articolo 4,
che formula un parere vincolante in ordine all'ammissibilità
degli interventi.
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