| (Organizzazione).
1. Al fine di assicurare lo sviluppo omogeneo e coordinato
degli interventi nel rispetto dei criteri e finalità della
presente legge, sono costituiti i seguenti Comitati:
a) Comitato nazionale di pilotaggio, composto da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
delle amministrazioni centrali dei beni culturali ed
ambientali, dell'ambiente, tesoro bilancio e programmazione
economica, industria commercio e artigianato e delle
amministrazioni regionali interessate. Il Comitato svolge
funzioni di indirizzo e coordinamento; sorveglia in merito
all'omogeneità ed unitarietà degli interventi; fornisce
indicazioni in ordine ai raccordi con le istituzioni
sovranazionali e le organizzazioni internazionali; individua
le modalità di inserimento della Via Francigena nel programma
Pag. 10
generale degli interventi per le celebrazioni del Giubileo del
2000; promuove gli accordi di programma ed i protocolli di
intesa, ai sensi della normativa vigente, ai fini della
sottoposizione alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l'adozione degli strumenti finanziari necessari; studia la
possibilità di costituire una fondazione per la valorizzazione
della Via Francigena; esamina la possibilità di proporre al
Consiglio d'Europa varianti aggiuntive e prolungamenti del
tracciato. I membri del Comitato nazionale di pilotaggio sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri;
b) comitati tecnici regionali di coordinamento,
composti da rappresentanti degli assessorati competenti in
materia di cultura, ambiente, turismo, trasporti,
programmazione economica, urbanistica e edilizia, agricoltura
e formazione e della soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici. I comitati regionali
verificano la compatibilità dei programmi integrati
provinciali di cui all'articolo 3 con le finalità della
presente legge; esprimono parere sulle proposte di intervento
contenute nei programmi integrati; forniscono alla giunta
regionale i necessari elementi di valutazione per l'adozione
delle delibere conseguenti; promuovono lo sviluppo degli
interventi di valorizzazione lungo la Via Francigena;
coordinano le iniziative promozionali;
c) comitati tecnici provinciali di coordinamento,
composti da rappresentanti degli assessorati competenti in
materia di: cultura, ambiente, turismo, trasporti, urbanistica
e pianificazione territoriale, agricoltura e formazione. I
comitati tecnici provinciali di coordinamento sono
responsabili della gestione e dello sviluppo sul territorio
dei programmi integrati; curano i rapporti con i comuni e gli
altri enti locali presenti sul territorio per lo sviluppo e
l'attuazione delle iniziative di valorizzazione
dell'itinerario; promuovono e coordinano la fruibilità ed
accessibilità ai beni che si pongono come elementi di
attrazione puntuale per il flusso turistico.
| |