| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende in larga parte contenuti emersi nell'ambito del
dibattito parlamentare svoltosi nel corso della XI e XII
legislatura sulla questione relativa all'istituzione di un
ordine degli odontoiatri. Il testo che si propone, ferma
restando la formula del rinvio ad un successivo atto
regolamentare, è rispettoso del dibattito sviluppatosi
nell'ambito dell' iter normativo rispecchiandone gli
aspetti più costruttivi.
La presente proposta di legge nasce dalle esigenze emerse
negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati e già
ampiamente presenti all'attenzione delle forze politiche.
Com'è noto, infatti, il corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria è stato istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza
alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE. Successivamente, dopo
cinque anni, è stata istituita la professione sanitaria di
odontoiatra unitamente al relativo albo professionale, con
legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni; con
tale legge fu inoltre disciplinato il diritto di stabilimento
e la libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
cittadini di Stati membri della Unione europea.
Il legislatore non ritenne opportuno, all'epoca, creare un
autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per
gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri,
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nell'ambito degli ordini provinciali dei medici, di
un'apposita commissione cui ha demandato, distinguendo tra
attribuzioni di carattere generale e di carattere specifico,
l'esecuzione di tre poteri: quello disciplinare, quello di
intervento nelle controversie, quello di designazione dei
rappresentanti della professione. E' stata tuttavia mantenuta
al consiglio dell'ordine la tenuta dell'albo professionale,
attribuzione specifica sottratta alla commissione per gli
iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, che ha
visto così ridotta la sfera di autonomia nel governo della
professione. Oltre che di tali considerazioni bisogna tener
conto anche del fatto che la citata legge n. 409 del 1985, con
un testo lacunoso e formulato in maniera non chiara, ha dato
adito ad una serie di dubbi interpretativi tanto da alimentare
un nutrito contenzioso (non meno di 400 ricorsi) che ha
interessato la Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, la Corte di cassazione e persino,
ripetutamente, la Corte costituzionale.
A undici anni dalla data di entrata in vigore della legge
n. 409 del 1985, sulla base delle esperienze acquisite, si è
formato un unanime convincimento secondo il quale la soluzione
adottata dell'ordine unico per le due professioni, quella di
medico chirurgo e quella di odontoiatra, se da un lato ha
semplificato ed ha reso operativamente facile ed immediata la
costituzione dell'albo professionale degli odontoiatri nelle
95 province, dall'altro non ha rappresentato la giusta e
coerente risposta all'esigenza primaria dell'autogoverno delle
due professioni.
Al riguardo va posto nella dovuta evidenza il persistere
di interessi vari ed articolati, talora contrastanti e
difficilmente componibili tra medici ed odontoiatri. Inoltre
l'albo professionale degli odontoiatri non registra tutti
coloro che esercitano la relativa professione. Infatti gli
articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985 consentono agli
specialisti in odontoiatria di rimanere comunque iscritti al
solo albo professionale dei medici con l'apposita
immatricolazione. Si è quindi venuto a creare un complesso di
posizioni differenziate che hanno determinato un contesto
entro il quale diviene ardua una gestione ed un controllo
unitari e uniformi. Una serie di obiettive ragioni sollecita
dunque l'istituzione di un ordine separato per la professione
di odontoiatra. Inoltre, i rapporti e le interrelazioni
riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo
verrebbero meglio coordinati e sviluppati se vi fosse anche in
Italia il contributo della professione rappresentata da
autonomi organismi similari e paritari.
Per le considerazioni su esposte e per le ragioni
rappresentate in relazione a taluni particolari e non
secondari problemi di carattere giuridico e professionale, che
rischiano di rimanere insoluti se dovessero permanere le
lacune normative della legge n. 409 del 1985, si è ravvisata
la necessità di intervenire con la presente iniziativa per
apportare gli opportuni correttivi alla legge e per introdurre
le innovazioni che la realtà dei fatti richiede, al fine di
garantire pienamente l'autogoverno delle due professioni con
l'istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri separato
da quello dei medici.
La presente proposta di legge si compone di 9 articoli.
L'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 1 della
legge n. 409 del 1985, afferma che per esercitare la
professione sanitaria di odontoiatra è obbligatoria
l'iscrizione all'albo professionale nazionale degli
odontoiatri; viene pertanto esclusa l'annotazione prevista
dall'articolo 5 della medesima legge. L'iscrizione all'albo
professionale è consentita solo a coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato. I titoli
accademici per partecipare agli esami di Stato sono la laurea
in medicina ed il diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
In via transitoria è consentita l'iscrizione all'albo
professionale ai laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno
accademico 1984-1985, ovvero ai laureati in medicina che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano in
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possesso di un diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico. Oltre ad essere in possesso dei citati titoli
essi debbono aver conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico. La norma in questione, nel
rispetto delle decisioni della Corte costituzionale, accoglie
il principio del riconoscimento delle situazioni già
acquisite.
L'articolo 2, sostituendo l'articolo 2 della legge n. 409
del 1985, definisce gli organi in cui si articola l'ordine
provinciale degli odontoiatri e annette al predetto ordine
l'elenco transitorio aggiunto di cui al regio decreto-legge n.
20 del 1930.
L'articolo 3, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 409
del 1985, definisce le figure che hanno titolo per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ed i requisiti
necessari per ottenere tale iscrizione.
L'articolo 4, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 409
del 1985, definisce la struttura della federazione regionale
degli ordini degli odontoiatri.
L'articolo 5, nel sostituire l'articolo 5 della legge n.
409 del 1985, definisce la struttura della Federazione
nazionale degli ordini degli odontoiatri.
L'articolo 6, sostituendo il primo comma dell'articolo 7
della legge n. 409 del 1985, determina il riconoscimento del
titolo di odontoiatra per i cittadini di Stati membri della
Unione europea abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in
Italia.
L'articolo 7 indica i tempi della prima attuazione della
legge ed alcune norme transitorie.
L'articolo 8 sancisce la tutela previdenziale dei laureati
in odontoiatria.
L'articolo 9 sancisce la definizione di un motivo di
radiazione dall'albo professionale degli odontoiatri,
ulteriore rispetto a quelli già previsti dall'attuale
normativa.
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