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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7825
DDL0427-0002
Progetto di legge Camera n. 427 - testo presentato - (DDL13-427)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C427. TESTIPDL
...C427.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC427 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  riprende in larga parte contenuti emersi nell'ambito del
  dibattito parlamentare svoltosi nel corso della XI e XII
  legislatura sulla questione relativa all'istituzione di un
  ordine degli odontoiatri.  Il testo che si propone, ferma
  restando la formula del rinvio ad un successivo atto
  regolamentare, è rispettoso del dibattito sviluppatosi
  nell'ambito dell' iter  normativo rispecchiandone gli
  aspetti più costruttivi.
     La presente proposta di legge nasce dalle esigenze emerse
  negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati e già
  ampiamente presenti all'attenzione delle forze politiche.
  Com'è noto, infatti, il corso di laurea in odontoiatria e
  protesi dentaria è stato istituito con decreto del Presidente
  della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza
  alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE.  Successivamente, dopo
  cinque anni, è stata istituita la professione sanitaria di
  odontoiatra unitamente al relativo albo professionale, con
  legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni; con
  tale legge fu inoltre disciplinato il diritto di stabilimento
  e la libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
  cittadini di Stati membri della Unione europea.
     Il legislatore non ritenne opportuno, all'epoca, creare un
  autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per
  gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri,
 
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  nell'ambito degli ordini provinciali dei medici, di
  un'apposita commissione cui ha demandato, distinguendo tra
  attribuzioni di carattere generale e di carattere specifico,
  l'esecuzione di tre poteri: quello disciplinare, quello di
  intervento nelle controversie, quello di designazione dei
  rappresentanti della professione.  E' stata tuttavia mantenuta
  al consiglio dell'ordine la tenuta dell'albo professionale,
  attribuzione specifica sottratta alla commissione per gli
  iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, che ha
  visto così ridotta la sfera di autonomia nel governo della
  professione.  Oltre che di tali considerazioni bisogna tener
  conto anche del fatto che la citata legge n. 409 del 1985, con
  un testo lacunoso e formulato in maniera non chiara, ha dato
  adito ad una serie di dubbi interpretativi tanto da alimentare
  un nutrito contenzioso (non meno di 400 ricorsi) che ha
  interessato la Commissione centrale per gli esercenti le
  professioni sanitarie, la Corte di cassazione e persino,
  ripetutamente, la Corte costituzionale.
     A undici anni dalla data di entrata in vigore della legge
  n. 409 del 1985, sulla base delle esperienze acquisite, si è
  formato un unanime convincimento secondo il quale la soluzione
  adottata dell'ordine unico per le due professioni, quella di
  medico chirurgo e quella di odontoiatra, se da un lato ha
  semplificato ed ha reso operativamente facile ed immediata la
  costituzione dell'albo professionale degli odontoiatri nelle
  95 province, dall'altro non ha rappresentato la giusta e
  coerente risposta all'esigenza primaria dell'autogoverno delle
  due professioni.
     Al riguardo va posto nella dovuta evidenza il persistere
  di interessi vari ed articolati, talora contrastanti e
  difficilmente componibili tra medici ed odontoiatri.  Inoltre
  l'albo professionale degli odontoiatri non registra tutti
  coloro che esercitano la relativa professione.  Infatti gli
  articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985 consentono agli
  specialisti in odontoiatria di rimanere comunque iscritti al
  solo albo professionale dei medici con l'apposita
  immatricolazione.  Si è quindi venuto a creare un complesso di
  posizioni differenziate che hanno determinato un contesto
  entro il quale diviene ardua una gestione ed un controllo
  unitari e uniformi.  Una serie di obiettive ragioni sollecita
  dunque l'istituzione di un ordine separato per la professione
  di odontoiatra.  Inoltre, i rapporti e le interrelazioni
  riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo
  verrebbero meglio coordinati e sviluppati se vi fosse anche in
  Italia il contributo della professione rappresentata da
  autonomi organismi similari e paritari.
     Per le considerazioni su esposte e per le ragioni
  rappresentate in relazione a taluni particolari e non
  secondari problemi di carattere giuridico e professionale, che
  rischiano di rimanere insoluti se dovessero permanere le
  lacune normative della legge n. 409 del 1985, si è ravvisata
  la necessità di intervenire con la presente iniziativa per
  apportare gli opportuni correttivi alla legge e per introdurre
  le innovazioni che la realtà dei fatti richiede, al fine di
  garantire pienamente l'autogoverno delle due professioni con
  l'istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri separato
  da quello dei medici.
     La presente proposta di legge si compone di 9 articoli.
     L'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 1 della
  legge n. 409 del 1985, afferma che per esercitare la
  professione sanitaria di odontoiatra è obbligatoria
  l'iscrizione all'albo professionale nazionale degli
  odontoiatri; viene pertanto esclusa l'annotazione prevista
  dall'articolo 5 della medesima legge.  L'iscrizione all'albo
  professionale è consentita solo a coloro che abbiano
  conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
  odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato.  I titoli
  accademici per partecipare agli esami di Stato sono la laurea
  in medicina ed il diploma di specializzazione in campo
  odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  In via transitoria è consentita l'iscrizione all'albo
  professionale ai laureati in medicina e chirurgia
  immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno
  accademico 1984-1985, ovvero ai laureati in medicina che, alla
  data di entrata in vigore della presente legge, siano in
 
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  possesso di un diploma di specializzazione in campo
  odontoiatrico.  Oltre ad essere in possesso dei citati titoli
  essi debbono aver conseguito l'abilitazione all'esercizio
  della professione di medico.  La norma in questione, nel
  rispetto delle decisioni della Corte costituzionale, accoglie
  il principio del riconoscimento delle situazioni già
  acquisite.
     L'articolo 2, sostituendo l'articolo 2 della legge n. 409
  del 1985, definisce gli organi in cui si articola l'ordine
  provinciale degli odontoiatri e annette al predetto ordine
  l'elenco transitorio aggiunto di cui al regio decreto-legge n.
  20 del 1930.
     L'articolo 3, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 409
  del 1985, definisce le figure che hanno titolo per
  l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ed i requisiti
  necessari per ottenere tale iscrizione.
     L'articolo 4, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 409
  del 1985, definisce la struttura della federazione regionale
  degli ordini degli odontoiatri.
     L'articolo 5, nel sostituire l'articolo 5 della legge n.
  409 del 1985, definisce la struttura della Federazione
  nazionale degli ordini degli odontoiatri.
     L'articolo 6, sostituendo il primo comma dell'articolo 7
  della legge n. 409 del 1985, determina il riconoscimento del
  titolo di odontoiatra per i cittadini di Stati membri della
  Unione europea abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in
  Italia.
     L'articolo 7 indica i tempi della prima attuazione della
  legge ed alcune norme transitorie.
     L'articolo 8 sancisce la tutela previdenziale dei laureati
  in odontoiatria.
     L'articolo 9 sancisce la definizione di un motivo di
  radiazione dall'albo professionale degli odontoiatri,
  ulteriore rispetto a quelli già previsti dall'attuale
  normativa.
 
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