| (Professione di odontoiatra).
1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione sanitaria di
odontoiatra le attività di diagnosi e terapia inerenti alle
malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti e della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le
attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatrica.
3. L'esercizio della professione di odontoiatra è
consentito ai laureati in medicina e chirurgia od in
odontoiatria in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale, conseguita a seguito del superamento di un
esame di Stato, di carattere specificamente professionale, le
cui modalità sono definite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed
iscritti all'albo provinciale degli odontoiatri, di cui
all'articolo 3.
4. L'odontoiatra può prescrivere i medicamenti, gli esami
di laboratorio e le indagini diagnostiche necessarie
all'esercizio della professione".
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