| (Ordine provinciale degli odontoiatri).
1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. In ogni provincia sono costituiti gli
ordini provinciali degli odontoiatri.
2. Sono organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri,
con durata in carica di quattro anni per gli organi elettivi:
l'assemblea provinciale degli iscritti all'albo, il consiglio
direttivo provinciale, il presidente, il
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vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio
dei revisori dei conti.
3. Ciascun ordine provinciale degli odontoiatri cura la
tenuta dell'albo provinciale degli odontoiatri, di cui
all'articolo 3, e l'elenco transitorio aggiunto, di cui al
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.
4. In sede di prima attuazione del presente articolo,
all'ordine provinciale degli odontoiatri sono automaticamente
iscritti tutti i sanitari già regolarmente iscritti nell'albo
professionale degli odontoiatri o nell'elenco degli
specialisti esercenti l'odontoiatria presso l'ordine
provinciale dei medici".
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