| (Iscrizione all'albo professionale
degli odontoiatri).
1. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 - 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui
all'articolo 2, è istituito un albo professionale provinciale
degli odontoiatri, al quale sono iscritti gli esercenti la
professione sanitaria di odontoiatra residenti nella
provincia.
2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è
condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra
che può essere esercitata in tutto il territorio dello
Stato.
3. L'esercizio della professione di odontoiatra in
violazione alla disposizione di cui al comma 2 è punito ai
sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto
non costituisca un reato più grave.
4. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale
degli odontoiatri è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) avere la residenza nella provincia nella quale
è istituito l'ordine oppure
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esercitare in detto ambito in modo stabile e prevalente
l'attività professionale.
5. Possono ottenere l'iscrizione all'albo
professionale:
a) i laureati in odontoiatria, abilitati
all'esercizio professionale;
b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti
entro l'anno accademico 1984-1985 al relativo corso di
laurea;
c) i laureati in medicina e chirurgia, in possesso
dell'abitazione all'esercizio professionale e di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico;
d) i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, di cui all'articolo 7, primo comma;
e) i cittadini stranieri che abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra
in Italia che siano cittadini di uno Stato con il quale il
Governo italiano abbia stipulato, sulla base della
reciprocità, un accordo che consenta ad essi l'esercizio della
professione in Italia e che abbiano il godimento dei diritti
civili".
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