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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7828
DDL0427-0005
Progetto di legge Camera n. 427 - testo presentato - (DDL13-427)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C427. TESTIPDL
...C427.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC427 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Iscrizione all'albo professionale
                     degli odontoiatri).
     1.  L'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  3 - 1.  Presso ciascun ordine provinciale di cui
  all'articolo 2, è istituito un albo professionale provinciale
  degli odontoiatri, al quale sono iscritti gli esercenti la
  professione sanitaria di odontoiatra residenti nella
  provincia.
     2.  L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è
  condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra
  che può essere esercitata in tutto il territorio dello
  Stato.
     3.  L'esercizio della professione di odontoiatra in
  violazione alla disposizione di cui al comma 2 è punito ai
  sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto
  non costituisca un reato più grave.
     4.  Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale
  degli odontoiatri è necessario:
         a)  essere cittadino italiano;
         b)  avere il pieno godimento dei diritti civili;
         c)  avere la residenza nella provincia nella quale
  è istituito l'ordine oppure
 
                               Pag. 6
 
  esercitare in detto ambito in modo stabile e prevalente
  l'attività professionale.
     5.  Possono ottenere l'iscrizione all'albo
  professionale:
         a)  i laureati in odontoiatria, abilitati
  all'esercizio professionale;
         b)  i laureati in medicina e chirurgia, iscritti
  entro l'anno accademico 1984-1985 al relativo corso di
  laurea;
         c)  i laureati in medicina e chirurgia, in possesso
  dell'abitazione all'esercizio professionale e di un diploma di
  specializzazione in campo odontoiatrico;
         d)  i cittadini degli Stati membri dell'Unione
  europea, di cui all'articolo 7, primo comma;
         e)  i cittadini stranieri che abbiano conseguito
  l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra
  in Italia che siano cittadini di uno Stato con il quale il
  Governo italiano abbia stipulato, sulla base della
  reciprocità, un accordo che consenta ad essi l'esercizio della
  professione in Italia e che abbiano il godimento dei diritti
  civili".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-427 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0427 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=015 PAGFIN=0006 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=042700 00 FASCIDC=13DDL0427 SORTNAV=0042700 000 00000 ZZDDLC427 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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