| (Federazione regionale).
1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Gli ordini professionali degli
odontoiatri nella medesima regione, ferma restando l'autonomia
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti
nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri con
sede nella città nella quale è posto l'assessorato alla sanità
della relativa regione.
2. Sono organi della federazione regionale degli ordini
degli odontoiatri, con durata in carica di quattro anni per
gli organi elettivi: l'assemblea regionale, il consiglio
direttivo regionale, il presidente, il vicepresidente, il
segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei
conti.
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3. Ogni quattro anni la federazione regionale degli ordini
degli odontoiatri definisce il numero dei consiglieri che
ciascun direttivo provinciale elegge in seno al consiglio
direttivo regionale".
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