| 1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si
applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal
Comitato direzionale, anche relativamente al personale
italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con
organizzazioni non governative per prestare la sua opera in
programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi
internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti
organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri
previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.
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