| (Federazione nazionale).
1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri
sono riuniti nella Federazione nazionale degli ordini degli
odontoiatri, con sede in Roma.
2. Sono organi della Federazione nazionale, con durata in
carica di quattro anni: il consiglio nazionale, il comitato
centrale, il presidente, il vice presidente, il segretario, il
tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti".
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