| Onorevoli Colleghi! - L'adozione di una severa
procedura per valutare - prima di dare corso all'esecuzione -
la compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti, delle
opere pubbliche o private, rappresenta uno degli assi
fondamentali di una lungimirante politica preventiva di
protezione dell'ambiente.
Appare, infatti, incontestabile che la miglior politica di
protezione dell'ambiente è nel prevenire, piuttosto che nel
correre ai ripari quando i guasti sono già avvenuti, e talora
in modo irreversibile e comunque non monetizzabile.
Da molti anni si discute della opportunità e della
necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle
opere aventi rilevante incidenza sull'ambiente, così come del
resto si è già verificato per una buona parte dei Paesi più
industrializzati (USA, Canada, Francia, Germania,
eccetera).
Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia nel corso
di questi ultimi anni. Più che nelle leggi e nell'attività
amministrativa, i progressi si sono però registrati nella
sempre più diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra
i cittadini. E' vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza
diffusa della inderogabile necessità di proteggere l'ambiente,
fra la domanda di informazione e di partecipazione che viene
dalla gente e il quadro normativo vigente nel nostro Paese.
L'introduzione della procedura di valutazione di impatto
ambientale non esaurisce l'insieme dei problemi esistenti
nella legislazione ambientale e neppure costitui-sce garanzia
di una effettiva svolta nella gestione dei beni fondamentali
dell'ambiente. Occorre a questo riguardo che, nella prassi,
l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma
come un complesso di beni fondamentali, la cui salvaguardia è
essenziale anche ai fini
Pag. 2
dello sviluppo. L'adozione della procedura di valutazione di
impatto segnerebbe però, con tutta evidenza, un avanzamento
della nostra legislazione ambientale e una correzione di rotta
nell'intervento potenzialmente di notevole significato.
La materia della valutazione di impatto è oggettivamente
complessa e molteplici sono i nodi da sciogliere. Alla
complessità della materia si sommano, e con peso notevole, gli
interessi lesi. Le imprese non esprimono certo entusiasmi.
Temono i vincoli alle loro azioni. Ma neppure le singole
branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di
perdere una parte del loro potere, se si procede a
razionalizzare la materia della tutela ambientale.
La consapevolezza del drammatico degrado di beni
fondamentali ambientali è notevolmente cresciuta. Da questa
consapevolezza deriva la domanda di informazione e di
partecipazione dei cittadini al momento della assunzione delle
decisioni. Dal punto di vista dei cittadini, occorre tenere
conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma
anche in relazione alle regole formali che disciplinano il
processo di formazione delle decisioni. Occorre partire
dall'assunto che la partecipazione non rappresenta un attacco
alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo
irrobustimento. E del resto, quanto più tempestiva ed
esauriente è l'informazione, più trasparente e anche più
spedito sarà il processo di formazione della decisione.
L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già
introdotto l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra
inoltre che i costi sopportati, in rapporto ai risultati
ottenuti a medio e lungo termine, sono certi e molto modesti,
mentre sono spesso ignoti, e comunque enormi, i costi di una
prassi di intervento irrazionale.
Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state
introdotte in numerosi Paesi, con differenti modalità e
diversa efficacia.
Il Congresso degli USA ha varato nel 1969 il " National
Environmental Policy Act " (NEPA) diventato legge il 1^
gennaio 1970. Il NEPA costituisce la prima legge che
esplicitamente ed organicamente propone una disciplina
sull'ambiente. I princìpi generali di tale atto innovano, in
misura importante, l'intero ordinamento federale sulla
materia. Per economia del discorso non ci soffermiamo
sull'insieme delle innovazioni. E' sufficiente richiamare che
il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa ambiente
ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e
socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su
opere e azioni suscettibili di alterarne la condizione,
stabilì l'obbligo, per le agenzie federali, di effettuare lo
studio dell'impatto ambientale di queste stesse azioni od
opere (Environmental Impact Statement - EIS).
La rilevanza del NEPA è stata ulteriormente confermata nel
seguito, dai provvedimenti adottati a livello dei singoli
Stati.
Negli anni di applicazione, l'EIS è diventato uno
strumento ordinario di lavoro, cui si è fatto ricorso per
migliaia e migliaia di casi.
La partecipazione dei cittadini e delle loro
organizzazioni si esprime attraverso il tipico strumento dei
public hearing. L'informazione è garantita sin dalle
prime fasi della procedura.
Successivamente agli USA, è stato il Canada (Federal
Procedure 1973) ad adottare la procedura della valutazione
di impatto. La partecipazione della gente è l'aspetto cruciale
della procedura adottata nei singoli Stati canadesi. La
procedura dello Stato dell'Ontario prevede che un progetto,
già nella fase di esame preliminare, venga sottoposto ai
commenti della gente più diversa. La partecipazione è
fortemente favorita. Lo stesso committente ha l'obbligo di
allargare al massimo la partecipazione. Udienze pubbliche
precedute da una larga diffusione di informazioni, vengono
organizzate nelle immediate vicinanze del luogo in cui il
progetto viene proposto.
In Francia la valutazione di impatto è stata resa
obbligatoria con le disposizioni sostenute nell'articolo 2
della legge n. 629 del 10 luglio 1976, sulla protezione della
natura. Tale legge prevede la elaborazione obbligatoria di
studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o private
e per gli
Pag. 3
strumenti urbanistici. Alla legge del 1976 è seguito un
decreto di applicazione (12 ottobre 1977). Legge e decreto
sono entrati in vigore il 1^ gennaio 1978. Il decreto elenca
opere e attività soggette alla valutazione. Lo studio di
impatto viene predisposto dal richiedente ed è presentato
insieme con la domanda di autorizzazione; deve contenere
l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente e degli effetti
delle opere, i motivi per cui l'opera è stata preferita ad
altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure
adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi. La
partecipazione del pubblico è limitata. Esso ne viene
informato solo dopo che la valutazione è stata completata,
salvo procedure diverse previste da altre norme per specifiche
opere. Lo studio di impatto in sostanza non è che uno
strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che
devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento
stesso della decisione.
In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il
successivo regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito
un potere discrezionale alla autorità amministrativa che,
qualora l'opera comporti una spesa superiore ai cinque
miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di
impatto. Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le
opere industriali private e talune opere pubbliche.
Nella ex Repubblica federale tedesca, il Gabinetto
federale aveva adottato nel 1975 un provvedimento concernente
"Princìpi relativi alla valutazione di impatto ambientale". La
decisione non ha forza di legge ma assegna poteri
discrezionali alle amministrazioni federali e si applica solo
nell'ambito federale, risultandone esclusi i Lander, che
peraltro solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto
procedure simili.
Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla
protezione dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno
studio di impatto per le sistemazioni territoriali o per
singole opere progettate al di fuori dei centri urbani,
qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente
naturale possano danneggiare quest'ultimo.
Nella Gran Bretagna, il " Town and Country Planning
Act " del 1971 e il successivo " General Development
Order " del 1977 prevedono un sistema sofisticato per
l'autorizzazione dei progetti. Per le altre opere non vi è un
obbligo generalizzato di valutazione dell'impatto ambientale,
tuttavia hanno competenze estese i numerosi organismi che si
occupano di questioni ambientali.
Nella Danimarca vige un sistema di controllo che prevede
l'obbligo del committente di fornire praticamente tutte le
informazioni richieste dalle autorità competenti. Tutti i più
importanti progetti sono controllati.
I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio
una legislazione intesa a rendere obbligatoria la valutazione
dell'impatto ambientale.
Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 10
febbraio 1982, una proposta di direttiva che nelle sue linee
generali può essere riassunta nei punti seguenti:
a) si impone agli Stati membri l'adozione di
procedure amministrative di grande portata concernenti la
valutazione di impatto;
b) si evidenzia un concetto di ambiente
comprendente non soltanto i beni fondamentali (suolo, acqua,
aria) la salute pubblica e gli ecosistemi naturali, ma anche
il paesaggio naturale o costruito dall'uomo;
c) si istituisce un procedimento in cui
"un'autorità" o un "sistema di autorità" esegua la valutazione
di impatto. Questo procedimento non elimina i normali
procedimenti di approvazione, concessione o autorizzazione, ma
si inserisce tra questi con carattere di vincolo;
d) il pubblico deve essere informato adeguatamente
e svolge un ruolo attivo nell' iter di formazione della
decisione conclusiva del procedimento.
La proposta del Parlamento è stata sostanzialmente
recepita nella direttiva 85/337/CEE.
Pag. 4
Nell'impostare la nostra proposta di legge si è tenuto
conto del dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli
orientamenti emersi in quella sede. Quel dibattito e quegli
orientamenti costituiscono infatti un significativo punto di
riferimento. Tuttavia è parso opportuno discostarsene, laddove
apparivano possibili e realistiche soluzioni più avanzate e
innovative, anche avendo presente quanto maturato in altri
Stati.
Con un parere motivato, indirizzato alla Repubblica
italiana il 7 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 169 del
Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee ha
rilevato la non corretta attuazione nel nostro ordinamento
della direttiva in materia di valutazione di impatto
ambientale e ha affermato, conseguentemente, che il nostro
Paese è venuto meno agli obblighi imposti dal Trattato.
Il principale motivo addotto dalla Commissione a sostegno
di tale parere consiste nella considerazione che la totale
esclusione dalle procedure di valutazione di impatto
ambientale delle opere comprese nell'allegato II alla
direttiva CEE - con le eccezioni già segnalate - si porrebbe
in contrasto con il disposto di cui all'articolo 4, paragrafo
2, della direttiva medesima. Detta norma infatti, secondo le
considerazioni svolte dalla Commissione, non consentirebbe di
sottrarre in via generale le suddette opere alla VIA, ma
imporrebbe di effettuare una valutazione circa l'opportunità
dell'applicazione di tale procedura tenendo conto delle
caratteristiche delle opere medesime.
Pertanto, anche le opere ricomprese nell'allegato II alla
direttiva CEE dovrebbero formare oggetto di valutazione
qualora le loro caratteristiche siano tali da determinare
comunque un considerevole impatto sull'ambiente.
Tale argomentazione sarebbe rafforzata, a giudizio della
Commissione, dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva,
che impone in ogni caso agli Stati membri, a prescindere dalla
categoria cui appartengono le opere, di adottare le
disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
oggetto di valutazione ai sensi della direttiva medesima.
Il parere della Commissione contiene ulteriori
considerazioni in merito al contrasto con la direttiva
comunitaria di talune disposizioni adottate nel nostro
ordinamento .
La Commissione ha invitato altresì la Repubblica italiana
ad adottare le misure necessarie a conformarsi al predetto
parere.
Successivamente, in data 27 maggio 1994, è stata
comunicata al Governo italiano la presentazione di un ricorso
della Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea
per gli anzidetti motivi.
Al fine di porre rimedio, almeno in parte, ai problemi di
adeguamento all'ordinamento comunitario segnalati dalla
Commissione e in attesa dell'approvazione di una disciplina di
più ampio respiro, la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge
comunitaria per il 1993), all'articolo 40, ha previsto
l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data della sua
entrata in vigre, di un atto d'indirizzo e coordinamento,
adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 -
ossia mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
intesa con i Ministri competenti - volto a definire le
condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione
della VIA alle tipologie progettuali contenute nell'allegato
II alla direttiva 85/337/CEE, sino ad oggi soltanto in parte
(dighe e altri impianti di regolazione delle acque) ricomprese
nell'elenco delle opere sottoposte nel nostro ordinamento alla
predetta procedura. Pertanto la procedura di valutazione di
impatto ambientale è stata estesa a tutta una serie di opere,
tra le quali si citano, a titolo esemplificativo: progetti di
idraulica agricola, estrazione di minerali metallici, cantieri
navali, alcuni impianti industriali, acquedotto a lunga
distanza, lavori di sistemazione
Pag. 5
urbana, villaggi di vacanza e complessi alberghieri.
L'articolo 40 della legge n.146 del 1994 puntualizza
inoltre che la definizione delle condizioni, dei criteri e
delle norme tecniche dovrà essere effettuata "con particolare
riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di
esclusione o definire procedure semplificate per progetti di
dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani
o piccole imprese".
Il suindicato atto di indirizzo e coordinamento previsto
dalla legge comunitaria 1993 non risulta finora ancora
adottato.
La proposta di legge che presentiamo all'inizio della XIII
legislatura riproduce il disegno di legge approvato dal Senato
nella XII legislatura, il 5 ottobre 1995, e cerca quindi di
"capitalizzare" il lavoro parlamentare già avviato,
evidenziando, anche nella relazione, alcune connessioni che le
due proposte di legge presentate alla Camera sempre nella XII
legislatura (analoghe alle due presentate al Senato, di cui il
disegno approvato costituisce "testo unificato").
Sia il testo legislativo approvato dal Senato che la
proposta di legge da noi presentata nella XII legislatura
(Calzolaio ed altri, AC n. 291) miravano a dare attuazione
alla direttiva 85/337/CEE, che, come già segnalato, è stata
recepita nell'ordinamento italiano, con una normativa di
carattere provvisorio (articolo 6 della legge n. 349 del
1986).
Il progetto di legge approvato dal Senato, che ora
ripresentiamo, qualifica le disposizioni in esso contenute
come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e come norme di riforma economico-sociale, in
quanto tali vincolanti per le regioni, sia a statuto ordinario
che a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa
ad esse riconosciuta.
Si dispone, peraltro, che, fino all'emanazione da parte
delle regioni e delle province autonome di normative conformi
ai princìpi contenuti nella legge statale, potranno trovare
applicazione le disposizioni regionali e provinciali già in
vigore, qualora compatibili con la nuova disciplina.
Le finalità della valutazione d'impatto ambientale sono
indicate all'articolo 2 del progetto di legge approvato dal
Senato (AC n. 3235 della XII legislatura, che, ripetiamo,
viene integralmente ripresentato), in modo analogo a quanto
disposto dalle proposte di legge presentate alla Camera (AC n.
291 e AC n. 772 della XII legislatura).
Più specificamente, tali finalità sono individuate
nell'esigenza di proteggere la salute e la qualità della vita
umana, di conservare le capacità riproduttive degli ecosistemi
e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle
specie, di promuovere l'uso plurimo delle risorse e l'impiego
di risorse rinnovabili, di tutelare il paesaggio ed il
patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
La proposta di legge che si ripresenta (analogamente alle
altre proposte della XII legislatura) evidenzia infine il
carattere globale ed onnicomprensivo della valutazione di
impatto ambientale, che consente un esame contestuale degli
interessi ambientali coinvolti nella realizzazione di un'opera
o di un intervento, superando l'ottica settoriale tipica della
tradizionale legislazione di tutela ambientale, incentrata per
lo più sulla protezione delle singole risorse naturali (acque,
suolo, aria, eccetera).
Si prevede infatti che l'impatto ambientale di un
intervento sia valutato in relazione ad una serie di effetti
ad esso collegati, riguardanti l'uomo, la fauna, la flora,
l'aria, il suolo, l'acqua, il clima, il paesaggio, i beni
materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente
socio-economico. Si impone inoltre di tener conto anche delle
interazioni tra tali elementi.
Il provvedimento relativo alla valutazione di impatto
ambientale era espressamente qualificato come atto avente
natura "autorizzativa" dalle proposte AC n. 291 (articolo 4) e
AC n. 772 (articolo 2) della XII legislatura.
Il presente progetto di legge si limita invece a disporre
che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
assume carattere obbligatorio e vincolante. Non
Pag. 6
viene peraltro alterata la tradizionale connotazione della
VIA, che si configura come subprocedimento nell'ambito
dell' iter amministrativo principale, preordinato
all'autorizzazione in via definitiva del progetto. In
proposito, l'articolo 1, comma 2, del progetto di legge
precisa che l'avvio della procedura di VIA non sospende il
procedimento principale di autorizzazione del progetto.
Nella XII legislatura le tre proposte di legge più volte
citate recepivano con modalità differenziate il principio del
cosiddetto "approccio integrato alla prevenzione dell'impatto
ambientale", già enunciato dall'articolo 40 della legge n. 146
del 1994 (legge comunitaria 1993), che - ispirandosi ad una
proposta di direttiva tuttora all'esame degli organi
dell'Unione europea (proposta modificata di direttiva del 16
maggio 1995 sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento) - ha stabilito che, qualora per un medesimo
progetto sia previsto il rilascio sia della valutazione di
impatto ambientale che di altri provvedimenti autorizzativi,
si procede all'unificazione e all'integrazione dei relativi
procedimenti secondo le modalità definite da apposito
regolamento governativo. Tale provvedimento non è stato
tuttavia mai emanato.
Richiamando implicitamente tale principio, le due proposte
di legge presentate alla Camera nella XII legislatura (AC n.
291 e AC n. 772) prevedevano che il provvedimento emesso al
termine della procedura VIA esplicasse effetti sostitutivi di
altri atti e provvedimenti, anche di natura autorizzatoria,
prescritti dalla vigente legislazione in relazione a profili
di tutela ambientale già esaminati nell'ambito della procedura
VIA.
Anche il progetto di legge qui riproposto dispone,
all'articolo 7, comma 5, che il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale esplichi effetti sostitutivi sia di
pareri di competenza degli organi statali che di
altri atti autorizzativi, sempre di competenza statale,
relativi a profili oggetto di valutazione nell'ambito del
procedimento VIA. In questi casi il provvedimento VIA
costituisce "autorizzazione integrata".
Differiva in parte, nei tre progetti di legge,
l'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina
sulla VIA: in base alla proposta di legge AC n. 772, infatti,
tale valutazione doveva essere effettuata non soltanto per i
progetti di opere, pubbliche o private, ma anche per i piani
di settore a carattere nazionale, gli strumenti di
pianificazione economica e territoriale, le varianti ai piani
e ai programmi medesimi e, infine, per i progetti di atti
normativi aventi rilevanza ambientale (articolo 8). I progetti
di legge ed i progetti di regolamento da sottoporre a VIA
sarebbero stati individuati secondo criteri stabiliti, per
quanto di rispettiva competenza, dal Ministro dell'ambiente e
dalla giunta regionale. La proposta di legge Mattioli ed altri
(AC n. 772) e la proposta di legge Calzolaio ed altri (AC n.
291) prevedevano un'estensione del novero delle opere
sottoposte a VIA qualora tali interventi ricadano nelle
cosiddette aree sensibili, ossia nelle aree
caratterizzate da una compromissione degli equilibri ecologici
o da una particolare concentrazione di attività potenzialmente
pregiudizievoli per l'ambiente. Anche il testo trasmesso dal
Senato (AC n. 3235) e che qui si ripropone prevede forme di
valutazione dell'impatto ambientale di piani e di programmi,
ma non menziona i progetti di atti normativi.
La proposta di legge che si ripresenta (analogamente alle
altre della XII legislatura) prevede l'estensione del
procedimento di VIA ad una serie di opere corrispondenti a
quelle indicate nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE,
che nel nostro ordinamento sono attualmente sottratte, per la
maggior parte, a tale procedimento. Ciò nell'intento di
superare i rilievi espressi dalla Commissione dell'Unione
europea, che ha censurato la mancanza nell'ordinamento
italiano di norme che consentano di sottoporre a valutazione
d'impatto ambientale non soltanto le opere per le quali
quest'ultima è obbligatoriamente prescritta dalla direttiva
85/337/CEE, ma anche quelle, ricomprese nell'allegato II alla
medesima
Pag. 7
direttiva, per le quali la sottoposizione a VIA è rimessa
alla discrezionalità degli Stati membri.
In particolare l'articolo 2, impone la valutazione di
impatto ambientale per tutti i progetti indicati nell'allegato
A alla proposta medesima, che comprende tipologie di
intervento in massima parte già soggette a VIA in base alla
vigente normativa. Trattasi infatti di tutte le opere di cui
all'allegato I alla direttiva 85/337/CEE, di taluni progetti
compresi nell'allegato II alla medesima direttiva (dighe ed
impianti di regolazione delle acque) nonché di altre opere ed
interventi per i quali le leggi di settore hanno previsto
l'obbligo della sottoposizione a VIA.
Si prevede inoltre che la disciplina sulla VIA si applichi
anche alle altre opere indicate nell'allegato II alla
direttiva 85/337/CEE, a condizione che queste ultime superino
le soglie limite stabilite dall'atto di indirizzo e di
coordinamento, emanato in attuazione del già illustrato
articolo 40 della legge n. 146 del 1994 (legge comunitaria
1993). Con lo stesso provvedimento sono individuate procedure
semplificate e criteri di esclusione per progetti di
dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da imprese
agricole e artigiane.
Qualora le predette opere non superino le soglie limite
stabilite dall'atto di indirizzo e di coordinamento, è rimessa
alla discrezionalità delle regioni la possibilità di prevedere
comunque la predisposizione di uno "studio di valutazione di
impatto ambientale".
L'articolo 11 della proposta di legge consente anche
successivi ampliamenti dell'ambito applicativo della legge: si
dispone infatti che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
formulata anche su richiesta delle regioni interessate,
possano essere individuate ulteriori categorie progettuali,
non comprese in quelle precedentemente indicate, da sottoporre
a VIA in considerazione delle dimensioni, della
localizzazione, della vulnerabilità dell'ambiente interessato.
Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
stabilirà se, per gli anzidetti progetti, la valutazione debba
essere rimessa alla competenza delle regioni ovvero del
Ministro dell'ambiente.
Rientrano nell'ambito applicativo della disciplina recata
dal progetto di legge e sono pertanto sottoposti a procedura
VIA anche i progetti di ampliamento e ristrutturazione di
opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali
dell'impatto ambientale: per l'individuazione di tali progetti
saranno definiti appositi criteri con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge.
Allo stesso modo, le opere funzionalmente connesse alla
realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina
sulla valutazione di impatto ambientale stabilita per
l'impianto principale.
Sono invece esclusi dalla procedura VIA i progetti
direttamente destinati alla difesa nazionale, i progetti di
manutenzione ordinaria e gli interventi disposti in via
d'urgenza, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, in
caso di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Questi ultimi interventi dovranno peraltro essere disposti con
provvedimenti dei competenti Ministri, adottati di concerto
con il Ministro dell'ambiente o del sottosegretario da lui
delegato. Spetta al Minstro dell'ambiente assicurare, anche
per tali opere, la disponibilità per il pubblico e la
comunicazione alla Commissione dell'Unione europea delle
informazioni rilevanti circa la loro realizzazione e le
ragioni della deroga alla disciplina generale.
La presente proposta di legge, all'articolo 6, dispone che
i piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture
di rilievo nazionale e di interesse pubblico nonché talune
concessioni debbano essere predisposti in coerenza con gli
obiettivi di tutela ambientale. Le amministrazioni competenti
alla loro predisposizione dovranno elaborare un apposito
documento nel quale siano indicati, tra l'altro, i risultati
da conseguire in termini di valorizzazione e riequilibrio
ambientale e le risorse
Pag. 8
finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione
degli impatti ambientali.
Tali informazioni sono prescitte ai fini delle conseguenti
decisioni del Ministro dell'ambiente, che, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 349 del 1986,
"interviene, per concerto, nella predisposizione dei piani di
settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale".
Si dispone, infine, che, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, siano
emanate direttive e linee guida per la definizione di una
procedura di valutazione di impatto ambientale di piani e di
programmi, che preveda anche adeguate forme di partecipazione
pubblica.
La proposta di legge, inoltre, prevede che siano emanati
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri una
serie di atti contenenti la normativa tecnica e gli indirizzi
per l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio
nazionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i
Ministri dei lavori pubblici e dell'industria dovranno infatti
essere individuati i criteri nonché le norme tecniche e
procedurali con particolare riguardo alla definizione delle
condizioni da imporre nell'ambito dei provvedimenti VIA; con
il predetto atto sono altresì individuate le norme di
prevenzione ambientale da applicare alle diverse categorie di
progetti assoggettati alla disciplina VIA (articolo 3).
Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il medesimo termine sopra indicato,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dovranno essere definiti i contenuti ed i
requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto
ambientale (articolo 5).
L'articolo 10, comma 14, dispone ancora che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia
disciplinata l'inchiesta pubblica relativa a progetti soggetti
ad obbligo di notifica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988 (relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi a determinate attività
industriali).
Infine, come già accennato, l'articolo 11 della proposta
di legge dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
formulata anche su richiesta delle regioni interessate,
possano essere individuate categorie progettuali, non comprese
nell'ambito applicativo della legge, da sottoporre comunque a
VIA.
Le proposte di legge presentate alla Camera nella XII
legislatura attribuivano invece al Ministro dell'ambiente la
competenza ad adottare i principali provvedimenti attuativi
della disciplina legislativa sulla VIA con particolare
riferimento alla determinazione:
dei criteri di individuazione delle aree sensibili (che,
in base alla proposta di legge, sono successivamente
"articolati" dalle regioni);
delle soglie e dei valori limite al di sopra dei quali
la procedura VIA si applica anche alle opere comprese nel
secondo elenco allegato alle proposte di legge, ossia alle
opere per le quali la sottoposizione alla valutazione di
impatto ambientale è eventuale, in quanto condizionata alla
dimensione dei progetti;
dei criteri tecnici per l'armonizzazione degli strumenti
informativi e delle cartografie regionali;
delle procedure che garantiscano la pubblicità,
l'informazione e la partecipazione del pubblico al
procedimento VIA.
La proposta di legge AC n. 772 demandava ancora al
Ministro dell'ambiente la determinazione dei criteri per
l'individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale
da sottoporre a VIA, mentre la proposta di legge AC n. 291
conferiva al
Pag. 9
Ministro anche il compito di definire, con propri
provvedimenti:
le soglie al di sotto delle quali la procedura VIA non
si applica ai progetti inseriti nel primo elenco allegato alla
proposta di legge ossia ai progetti per i quali il
procedimento VIA assume, in via generale, carattere
obbligatorio;
i criteri per la redazione in forma semplificata degli
studi di impatto ambientale;
l'integrazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
opere sottoposte a VIA. Per tali compiti il Ministro
dell'ambiente può avvalersi anche del CNR, dell'ISS, dell'ENEA
e di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.
La presente proposta di legge demanda ad un decreto del
Ministro dell'ambiente, da emanare d'intesa con il Ministro
del tesoro, la determinazione delle tariffe per l'elaborazione
degli studi di impatto ambientale. Sempre con decreto del
Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, dovrà essere inoltre
definito lo schema-tipo di annuncio per la pubblicità dei
progetti sottoposti a VIA e dovranno essere individuati gli
uffici regionali presso i quali è effettuato il deposito del
progetto e dello studio di impatto ambientale ai fini della
consultazione da parte del pubblico.
Per gli adempimenti relativi alla fase istruttoria, la
presente proposta di legge prevede che sia nominata una
commissione per la valutazione di impatto ambientale, la cui
configurazione ricalca quella della commissione già istituita
presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 18,
comma 5, della legge n. 67 del 1988.
La commissione è composta da venti membri, di cui 10
esperti nelle materie ambientali e 10 nelle materie relative
alle tipologie progettuali indicate nell'allegato A. La
presidenza della commissione, il trattamento economico e lo
status giuridico dei suoi membri sono disciplinate dalle
norme già in vigore applicabili alla commissione VIA operante
presso il Ministero dell'ambiente. Assumono carattere
innovativo la previsione dell'emanazione di un regolamento del
Ministro dell'ambiente con il quale dovrà essere disciplinata
la ripartizione della commissione in sezioni corrispondenti a
settori omogenei di attività, la composizione organizzativa
delle sezioni, le modalità di svolgimento delle attività della
commissione e delle sezioni, le modalità di istruttoria e di
audizione dei soggetti interessati, le modalità di supporto
tecnico da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente.
Il comma 5 dell'articolo 3, prevede, infatti, che la
commissione si avvalga di una serie di istituti ed enti
pubblici di ricerca o a carattere scientifico per le attività
di supporto tecnico alla VIA: tra tali enti è espressamente
ricompresa l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA). Si prevede che per specifiche esigenze di istruttoria
e valutazione dei progetti, la commissione possa essere
integrata, con decreto del Ministro dell'ambiente, da
rappresentanti esperti designati dall'ANPA, dal CNR,
dall'ENEA, dagli altri istituti di supporto tecnico. Il
Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività
della commissione, su proposta del presidente della
commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo
determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione
di impatto ambientale.
In base all'articolo 4, comma 1, della presente proposta
di legge i soggetti del procedimento di valutazione di impatto
ambientale sono:
il committente, ossia il soggetto che richiede
l'approvazione o l'autorizzazione definitiva per la
realizzazione del progetto, ovvero l'autorità proponente,
ossia la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa
al progetto;
l'autorità competente che viene identificata con
l'amministrazione o l'organo competente alla valutazione di
impatto ambientale.
Intervengono nel procedimento anche i soggetti legittimati
in tal senso in base alla
Pag. 10
legge n. 241 del 1990 (recante norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi) nonché chiunque ne abbia interesse e sia in
grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico
nei modi e nei tempi previsti dallo stesso progetto di
legge.
Il progetto di legge individua quindi due distinte
discipline del procedimento VIA, applicabili, rispettivamente,
ai progetti di rilevanza nazionale e a quelli di competenza
regionale.
Riguardo alle prime, l'articolo 7 dispone che il progetto
definitivo, comprensivo dello studio di impatto ambientale,
sia trasmesso a cura del committente o dell'autorità
proponente al Ministro dell'ambiente e alla regione o alle
regioni interessate. Sono inoltre previste misure di
pubblicità del progetto, alle quali provvedono, a proprie
spese, il committente o l'autorità proponente.
Qualora sia necessario acquisire le determinazioni, i
pareri, i nulla osta o le autorizzazioni delle amministrazioni
competenti in materia di protezione dei beni culturali e
ambientali, tutela dell'assetto idrogeologico, rischio sismico
e vulcanico, scarichi idrici, protezione dall'inquinamento
atmosferico, smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico,
aree protette, il Ministro dell'ambiente acquisisce
direttamente le determinazioni delle competenti
amministrazioni.
Per l'istruttoria sulle domande di VIA il Ministro si
avvale della apposita commissione istituita ai sensi
dell'articolo 3 della proposta di legge e tiene conto dei
risultati dell'inchiesta pubblica prevista dall'articolo
10.
Il Ministro può indire inoltre conferenze di servizi
qualora non vi abbia provveduto già autonomamente
l'amministrazione procedente ai sensi della già citata legge
n. 241 del 1990. La conferenza delibera con le modalità
previste dalla stessa legge n. 241 del 1990 e le
determinazioni concordate nell'ambito della medesima tengono
luogo degli atti di competenza delle amministrazioni
intervenute.
Il Ministro dell'ambiente delibera quindi, sentite le
regioni interessate, ovvero - qualora nel termine di novanta
giorni dalla presentazione della richiesta le regioni non si
siano espresse - provvede autonomamente entro centoventi
giorni dalla medesima data. I contenuti del provvedimento VIA
sono individuati all'articolo 3 del progetto di legge, in base
al quale esso dovrà descrivere e valutare in modo appropriato
gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e le sue
principali alternative, ivi compresa l'eventuale non
realizzazione dell'intervento medesimo.
Particolare rilievo è riservato dalla proposta di legge
(analogamente alle altre due proposte della XII legislatura)
alla previsione di misure pubblicitarie e di strumenti
informativi volti a consentire la partecipazione di enti,
associazioni e cittadini interessati al procedimento di VIA:
tali misure consistono essenzialmente nella comunicazione di
copia del progetto medesimo (o di una sua sintesi) agli enti
locali interessati e nella contestuale diffusione di
informazioni a mezzo stampa.
In particolare la proposta, all'articolo 8, prevede che il
committente o l'autorità proponente, contestualmente alla
presentazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale, provveda, a proprie spese, alla diffusione di un
annuncio, contenente l'indicazione del proponente e del
progetto, della localizzazione dell'intervento ed una sommaria
descrizione del medesimo. L'annuncio - redatto secondo uno
schema-tipo, definito con decreto del Ministro dell'ambiente -
dovrà essere pubblicato su un quotidiano a diffusione
nazionale, su almeno due quotidiani più diffusi nella
provincia o nella regione ed essere affisso, sotto forma di
manifesto, nei comuni interessati dal progetto.
Copia dello studio di impatto ambientale e del progetto
viene altresì depositata dal committente o dall'autorità
proponente presso il competente ufficio regionale, nonché
presso la provincia interessata, al fina di consentire la
consultazione da parte della popolazione. L'individuazione
degli uffici regionali competenti è effettuata con lo stesso
decreto che definisce lo schema-tipo di annuncio.
Pag. 11
Sempre a cura del committente o dell'autorità proponente
si provvede alla realizzazione di ulteriori materiali
informativi "di chiara comprensione", al fine di agevolare la
parcipazione delle comunità interessate.
Per gli interventi di competenza regionale potranno essere
prescritte, con legge regionale, ulteriori modalità di
pubblicità, differenziandola in relazione alle diverse
tipologie progettuali.
In coerenza con i princìpi generali dettati dal capo III
della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del
1990), il testo di legge che qui si propone all'articolo 4,
comma 3, garantisce la partecipazione all' iter
procedimentale dei soggetti legittimati ad intervenire
nel procedimento amministrativo, così come individuati
dalla legge n. 241 del 1990. Si ricorda che, a norma
dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, l'avviso di
procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed
a quelli che debbono per legge intervenirvi. Oltre a ciò, è
prevista la comunicazione dell'avviso anche nei confronti di
"terzi" che non siano diretti destinatari del provvedimento,
ma ai quali quest'ultimo possa arrecare un pregiudizio, a
condizione che si tratti di soggetti individuati o
facilmente individuabili. Per quanto attiene alla
titolarità del diritto di "partecipazione eventuale" al
procedimento, l'articolo 9 stabilisce invece che "qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento".
La proposta in esame configura inoltre un peculiare di
diritto di "partecipazione eventuale" in favore di
"chiunque abbia interesse e sia in grado di fornire
valutazioni sul piano scientifico e tecnico", da
esercitarsi nell'ambito della procedura di inchiesta
pubblica.
Si ricorda che l'istituto dell'inchiesta pubblica -
attualmente previsto soltanto per i progetti di centrali
termoelettriche ed a turbogas superiori a 300 MW termici e
disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato IV del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988 - consente a tutti i cittadini di avanzare osservazioni
scritte al presidente dell'inchiesta e di illustrarle in un
pubblico dibattimento, nel quale la parte che ha presentato il
progetto può svolgere le proprie controdeduzioni: tale
strumento di partecipazione è tra le misure facoltative
previste dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva
85/377/CEE.
Il testo, all'articolo 10, estende il ricorso a tale
procedura per tutte le opere indicate nell'allegato A annesso
al progetto di legge, per le quali competente ad pronunciarsi
sulla VIA è il Ministro dell'ambiente.
L'inchiesta, disposta dallo stesso Ministro, d'intesa con
la regione o le regioni e gli enti locali interessati, è
effettuata contemporaneamente all'istruttoria per la VIA,
presso la prefettura del capoluogo della provincia in cui
saranno ubicati le opere e gli impianti proposti (ovvero la
maggior parte di essi).
Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto tra il
personale, anche in quiescenza, delle amministrazioni statali,
con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra i
magistrati amministrativi, ed è nominato dal Ministro
dell'ambiente. Il presidente è assistito da due esperti (di
cui uno nominato dal presidente della regione e l'altro dal
presidente della provincia territorialmente competenti),
mentre ai compiti di segreteria e di assistenza provvede un
funzionario della prefettura, designato dal prefetto, su
richiesta del Ministro dell'ambiente. A quest'ultimo spetta
l'adozione delle forme più idonee di pubblicità per agevolare
la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
interessate alle inchieste pubbliche, che può essere prevista
anche con modalità semplificate, determinate dal Ministro, in
relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle
opere progettate.
I consigli degli enti locali interessati possono
esprimere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'annuncio, valutazioni inerenti alla realizzazione
dell'intervento proposto, che sono immediatamente trasmesse al
Ministro dell'ambiente,
Pag. 12
al presidente della regione ed al presidente dell'inchiesta.
E' comunque riconosciuta agli enti locali, secondo i loro
statuti, la facoltà di promuovere ulteriori iniziative di
partecipazione rispetto a quelle già avviate dalle autorità
competenti. Di tali iniziative è data comunicazione al
Ministro dell'ambiente, al presidente della regione ed al
presidente dell'inchiesta: a costoro viene inoltre indirizzata
una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti a conclusione
delle predette iniziative.
Sempre nel termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio, possono essere presentati
contributi di valutazione scientifico-tecnici da chiunque sia
in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi relativi
ai possibili effetti dell'intervento proposto. I contributi
sono forniti sotto forma di memorie scritte strettamente
inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto ed alle
sue conseguenze sul piano ambientale e non possono comunque
essere finalizzati "alla tutela di interessi
particolari".
Sull'ammissibilità delle memorie decide il presidente
dell'inchiesta, che può svolgere audizioni, aperte al
pubblico, con:
- i soggetti che abbiamo presentato memorie dichiarate
ammissibili;
- le associazioni ambientali a carattere nazionale
presenti nella regione;
- le associazioni ambientali a carattere
regionale-locale.
La facoltà, riconosciuta al committente o all'autorità
proponente, di avanzare osservazioni sulle memorie presentate
dai soggetti sopra indicati ed il parallelo riconoscimento di
un diritto di replica da parte dei medesimi, sembrano
configurare l'inchiesta pubblica come una sorta di
"contraddittorio", inserito all'interno della fase istruttoria
del procedimento.
L'inchiesta pubblica è chiusa dal suo presidente entro il
termine di novanta giorni dalla trasmissione al Ministero
dell'ambiente ed alla regione interessata del progetto
definitivo. Le memorie, i documenti presentati e le eventuali
osservazioni, con una sintesi sulle attività svolte, sono
inviate dal presidente dell'inchiesta al Ministero
dell'ambiente: le osservazioni sono prese in considerazione
(contestualmente, singolarmente o per gruppi) ai fini
dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, che dovrà motivare eventuali pareri difformi dal
contenuto delle osservazioni presentate.
Per quanto attiene alle inchieste pubbliche relative ai
progetti di impianti soggetti ad obblighi di notifica a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
(relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a
determinate attività industriali), il testo approvato dal
Senato dispone che la relativa disciplina sia definita con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nella presente proposta di legge la partecipazione al
procedimento di VIA appare collegata funzionalmente alla
previsione di un diritto di accesso ai documenti
amministrativi, che si estrinseca nella facoltà di prendere
visione dei documenti richiesti e di acquisirne copia, secondo
quanto previsto anche dalla disciplina generale del
procedimento amministrativo (articolo 10, ed articolo 25,
comma 1, della legge n. 241 del 1990): il progetto di legge
riconosce in primo luogo al committente o all'autorità
proponente un diritto di accesso alle "informazioni
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni
pubbliche". Si prevede inoltre che il Ministro dell'ambiente
assicuri le modalità di accesso e di consultazione pubblica
dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto
ambientale.
La presente proposta di legge definisce, all'articolo 5,
lo studio di impatto ambientale e stabilisce che esso sia
predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità
proponente.
Lo studio comprende i dati, le informazioni e le analisi
descritte in apposito allegato al progetto di legge (allegato
B); tali dati coincidono, in massima parte, con quelli
prescritti dall'allegato III alla direttiva
Pag. 13
85/337/CEE (descrizione del progetto con riferimento, in
particolare, alle caratteristiche fisiche del suo insieme,
alle principali caratteristiche dei processi produttivi,
indicando la natura e la quantità dei materiali impiegati e
del suolo occupato, alla qualità e quantità dei residui ed
emissioni previsti in relazione ad ogni forma di inquinamento
ed ai tempi di realizzazione dell'opera, descrizione delle
principali alternative progettuali, indicando le principali
ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente
soggette all'impatto, devono essere considerati in particolare
la popolazione, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua,
elementi climatici, beni culturali e ambientali, fattori
socio-economici, visti anche in interazione tra di loro;
l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni
dovuti alla realizzazione gestione ed abbandono
dell'intervento rispetto al prelievo e l'utilizzo delle
risorse naturali e all'emissione di inquinanti, la creazione
di sostanze nocive, lo smaltimento dei rifiuti, il verificarsi
di incidenti; la previsione, stima e valutazione degli
impianti delle diverse alternative; descrizione delle misure
previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti
negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei
sistemi di monitoraggio previsti; un riassunto non tecnico
delle precedenti informazioni; un sommario delle eventuali
difficoltà incontrate nella redazione dello studio ed infine
il riassunto delle informazioni trasmesse e destinato al
pubblico).
L'allegato B annesso alla proposta di legge integra
peraltro le prescrizioni della direttiva comunitaria,
disponendo che lo studio di impatto ambientale contenga
altresì:
la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento
alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e
delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli
impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali
confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche
disponibili;
una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle
analisi ed alle informazioni descritte nell'allegato,
quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri
definiti dalla commissione VIA.
La proposta di legge prevede poi la possibilità di
apportare integrazione o modifiche ai contenuti dell'allegato
B, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge n. 400 del 1988, da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente,
sentiti i Ministri istituzionalmente interessati e la
commissione per la valutazione impatto ambientale (istituita
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente proposta di
legge).
Non tutte le indicazioni dell'allegato B assumono peraltro
carattere vincolante: il committente o l'autorità proponente
possono infatti richiedere quali delle predette informazioni
devono essere fornite nell'ambito dello studio di impatto
ambientale. A tale richiesta risponde, entro quarantacinque
giorni, l'autorità competente, consultando lo stesso soggetto
interessato. Le informazioni richieste dovranno essere
comunque adeguate in relazione al grado di approfondimento
progettuale richiesto e alle componenti ambientali che possano
subire pregiudizio, nonché "ragionevolmente esigibili", tenuto
conto delle possibilità del committente di accedere ai dati e
ai metodi di valutazione a tal fine necessari.
Qualora l'autorità competente verifichi carenze nella
completezza dello studio di impatto ambientale, possono essere
richieste le integrazioni necessarie per una sola volta; nel
caso in cui le predette carenze non siano eliminate dal
committente o dell'autorità proponente, il "parere si intende
negativo".
Come già segnalato, i contenuti e i requisiti tecnici per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale sono
definiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Pag. 14
Il Ministro dell'ambiente è tenuto ad informarne la
Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
Le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto
ambientale sono invece determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti
gli ordini professionali maggiormente interessati e tenendo
conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti
professionali.
Il testo di legge proposto, all'articolo 15, demanda alle
autorità competenti all'adozione del provvedimento di VIA il
compito di disporre gli opportuni controlli circa l'esatto
adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento
medesimo.
In caso di violazioni delle prescrizioni o di modifiche
del progetto che comportino significative variazioni
dell'impatto ambientale, le predette autorità, secondo le
rispettive competenze, dovranno ordinare i necessari
adeguamenti dell'opera e, ove necessario, la sospensione dei
lavori ed il ripristino della situazione ambientale.
La proposta di legge dispone inoltre che le autorità
competenti a pronunciarsi sulla VIA adottino, ove necessario,
i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge n. 34 del 1986.
Si ricorda che le norme richiamate attribuiscono al
Ministro dell'ambiente (in caso di inosservanza, da parte
delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni
recate da leggi di tutela ambientale) o ai Ministri competenti
(per le violazioni o inosservanze imputabili ad uffici
periferici dello Stato) il potere di adottare, previa diffida
ad adempiere, ordinanze cautelari con le quali sono disposte
misure di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
di lavori o di attività antropiche.
Si prevede inoltre che, in caso di persistente inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di tutela
ambientale ad essi delegate, il Ministro dell'ambiente assegni
un congruo termine ad adempiere, scaduto il quale esercita i
relativi poteri sostitutivi.
In un apposito capo (capo IV) del progetto di legge sono
contenute, inoltre, disposizioni speciali applicabili ai
progetti il cui impatto ambientale interessa un contesto
transfrontaliero.
In tali casi, le regioni o le province autonome sono
tenute ad informare immediatamente il Ministro dell'ambiente,
che, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sulla base
della convenzione fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica
i relativi progetti allo Stato interessato. Il Ministro
dell'ambiente comunica inoltre al committente o all'autorità
proponente, su indicazione dello Stato interessato, le
modalità di informazione e partecipazione del pubblico. Il
Ministro stabilisce anche le modalità di informazione e
partecipazione prescritte a livello nazionale.
Il committente predispone a sue spese la documentazione
necessaria per la consultazione tra gli Stati e per
l'informazione delle popolazioni interessate. Detta
documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il
progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione degli
impatti ambientali transfrontalieri.
Nello stesso capo IV, all'articolo 13, si dispone in
merito alla sottoposizione a VIA dei progetti finanziati con i
fondi per la cooperazione allo sviluppo, che rientrano nelle
categorie soggette a VIA ai sensi della proposta di legge in
esame ovvero nelle ulteriori categorie che saranno individuate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'ambiente.
Gli stessi Ministri definiranno, d'intesa, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità e le
norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale dei
predetti progetti, tenendo conto, tra l'altro, dei criteri
adottati in tale materia dalle maggiori organizzazioni
internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
Alla valutazione dei progetti provvederà il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
previo parere di un'apposita sezione della commissione VIA,
integrata da esperti designati dal Ministro degli affari
esteri.
| |