Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7836
DDL0428-0002
Progetto di legge Camera n. 428 - testo presentato - (DDL13-428)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C428. TESTIPDL
...C428.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC428 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'adozione di una severa
  procedura per valutare - prima di dare corso all'esecuzione -
  la compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti, delle
  opere pubbliche o private, rappresenta uno degli assi
  fondamentali di una lungimirante politica preventiva di
  protezione dell'ambiente.
     Appare, infatti, incontestabile che la miglior politica di
  protezione dell'ambiente è nel prevenire, piuttosto che nel
  correre ai ripari quando i guasti sono già avvenuti, e talora
  in modo irreversibile e comunque non monetizzabile.
     Da molti anni si discute della opportunità e della
  necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa
  procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle
  opere aventi rilevante incidenza sull'ambiente, così come del
  resto si è già verificato per una buona parte dei Paesi più
  industrializzati (USA, Canada, Francia, Germania,
  eccetera).
     Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia nel corso
  di questi ultimi anni.  Più che nelle leggi e nell'attività
  amministrativa, i progressi si sono però registrati nella
  sempre più diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra
  i cittadini.  E' vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza
  diffusa della inderogabile necessità di proteggere l'ambiente,
  fra la domanda di informazione e di partecipazione che viene
  dalla gente e il quadro normativo vigente nel nostro Paese.
     L'introduzione della procedura di valutazione di impatto
  ambientale non esaurisce l'insieme dei problemi esistenti
  nella legislazione ambientale e neppure costitui-sce garanzia
  di una effettiva svolta nella gestione dei beni fondamentali
  dell'ambiente.  Occorre a questo riguardo che, nella prassi,
  l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma
  come un complesso di beni fondamentali, la cui salvaguardia è
  essenziale anche ai fini
 
                               Pag. 2
 
  dello sviluppo.  L'adozione della procedura di valutazione di
  impatto segnerebbe però, con tutta evidenza, un avanzamento
  della nostra legislazione ambientale e una correzione di rotta
  nell'intervento potenzialmente di notevole significato.
     La materia della valutazione di impatto è oggettivamente
  complessa e molteplici sono i nodi da sciogliere.  Alla
  complessità della materia si sommano, e con peso notevole, gli
  interessi lesi.  Le imprese non esprimono certo entusiasmi.
  Temono i vincoli alle loro azioni.  Ma neppure le singole
  branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di
  perdere una parte del loro potere, se si procede a
  razionalizzare la materia della tutela ambientale.
     La consapevolezza del drammatico degrado di beni
  fondamentali ambientali è notevolmente cresciuta.  Da questa
  consapevolezza deriva la domanda di informazione e di
  partecipazione dei cittadini al momento della assunzione delle
  decisioni.  Dal punto di vista dei cittadini, occorre tenere
  conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma
  anche in relazione alle regole formali che disciplinano il
  processo di formazione delle decisioni.  Occorre partire
  dall'assunto che la partecipazione non rappresenta un attacco
  alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo
  irrobustimento.  E del resto, quanto più tempestiva ed
  esauriente è l'informazione, più trasparente e anche più
  spedito sarà il processo di formazione della decisione.
     L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già
  introdotto l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra
  inoltre che i costi sopportati, in rapporto ai risultati
  ottenuti a medio e lungo termine, sono certi e molto modesti,
  mentre sono spesso ignoti, e comunque enormi, i costi di una
  prassi di intervento irrazionale.
     Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state
  introdotte in numerosi Paesi, con differenti modalità e
  diversa efficacia.
     Il Congresso degli USA ha varato nel 1969 il " National
  Environmental Policy Act " (NEPA) diventato legge il 1^
  gennaio 1970.  Il NEPA costituisce la prima legge che
  esplicitamente ed organicamente propone una disciplina
  sull'ambiente.  I princìpi generali di tale atto innovano, in
  misura importante, l'intero ordinamento federale sulla
  materia.  Per economia del discorso non ci soffermiamo
  sull'insieme delle innovazioni.  E' sufficiente richiamare che
  il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa ambiente
  ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e
  socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su
  opere e azioni suscettibili di alterarne la condizione,
  stabilì l'obbligo, per le agenzie federali, di effettuare lo
  studio dell'impatto ambientale di queste stesse azioni od
  opere  (Environmental Impact Statement -  EIS).
     La rilevanza del NEPA è stata ulteriormente confermata nel
  seguito, dai provvedimenti adottati a livello dei singoli
  Stati.
     Negli anni di applicazione, l'EIS è diventato uno
  strumento ordinario di lavoro, cui si è fatto ricorso per
  migliaia e migliaia di casi.
     La partecipazione dei cittadini e delle loro
  organizzazioni si esprime attraverso il tipico strumento dei
  public hearing.  L'informazione è garantita sin dalle
  prime fasi della procedura.
     Successivamente agli USA, è stato il Canada  (Federal
  Procedure  1973) ad adottare la procedura della valutazione
  di impatto.  La partecipazione della gente è l'aspetto cruciale
  della procedura adottata nei singoli Stati canadesi.  La
  procedura dello Stato dell'Ontario prevede che un progetto,
  già nella fase di esame preliminare, venga sottoposto ai
  commenti della gente più diversa.  La partecipazione è
  fortemente favorita.  Lo stesso committente ha l'obbligo di
  allargare al massimo la partecipazione.  Udienze pubbliche
  precedute da una larga diffusione di informazioni, vengono
  organizzate nelle immediate vicinanze del luogo in cui il
  progetto viene proposto.
     In Francia la valutazione di impatto è stata resa
  obbligatoria con le disposizioni sostenute nell'articolo 2
  della legge n. 629 del 10 luglio 1976, sulla protezione della
  natura.  Tale legge prevede la elaborazione obbligatoria di
  studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o private
  e per gli
 
                               Pag. 3
 
  strumenti urbanistici.  Alla legge del 1976 è seguito un
  decreto di applicazione (12 ottobre 1977).  Legge e decreto
  sono entrati in vigore il 1^ gennaio 1978.  Il decreto elenca
  opere e attività soggette alla valutazione.  Lo studio di
  impatto viene predisposto dal richiedente ed è presentato
  insieme con la domanda di autorizzazione; deve contenere
  l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente e degli effetti
  delle opere, i motivi per cui l'opera è stata preferita ad
  altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure
  adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi.  La
  partecipazione del pubblico è limitata.  Esso ne viene
  informato solo dopo che la valutazione è stata completata,
  salvo procedure diverse previste da altre norme per specifiche
  opere.  Lo studio di impatto in sostanza non è che uno
  strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che
  devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento
  stesso della decisione.
     In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il
  successivo regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito
  un potere discrezionale alla autorità amministrativa che,
  qualora l'opera comporti una spesa superiore ai cinque
  miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di
  impatto.  Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le
  opere industriali private e talune opere pubbliche.
     Nella ex Repubblica federale tedesca, il Gabinetto
  federale aveva adottato nel 1975 un provvedimento concernente
  "Princìpi relativi alla valutazione di impatto ambientale".  La
  decisione non ha forza di legge ma assegna poteri
  discrezionali alle amministrazioni federali e si applica solo
  nell'ambito federale, risultandone esclusi i  Lander,  che
  peraltro solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto
  procedure simili.
     Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla
  protezione dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno
  studio di impatto per le sistemazioni territoriali o per
  singole opere progettate al di fuori dei centri urbani,
  qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente
  naturale possano danneggiare quest'ultimo.
     Nella Gran Bretagna, il " Town and Country Planning
  Act " del 1971 e il successivo " General Development
  Order " del 1977 prevedono un sistema sofisticato per
  l'autorizzazione dei progetti.  Per le altre opere non vi è un
  obbligo generalizzato di valutazione dell'impatto ambientale,
  tuttavia hanno competenze estese i numerosi organismi che si
  occupano di questioni ambientali.
     Nella Danimarca vige un sistema di controllo che prevede
  l'obbligo del committente di fornire praticamente tutte le
  informazioni richieste dalle autorità competenti.  Tutti i più
  importanti progetti sono controllati.
     I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio
  una legislazione intesa a rendere obbligatoria la valutazione
  dell'impatto ambientale.
     Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 10
  febbraio 1982, una proposta di direttiva che nelle sue linee
  generali può essere riassunta nei punti seguenti:
         a)  si impone agli Stati membri l'adozione di
  procedure amministrative di grande portata concernenti la
  valutazione di impatto;
         b)  si evidenzia un concetto di ambiente
  comprendente non soltanto i beni fondamentali (suolo, acqua,
  aria) la salute pubblica e gli ecosistemi naturali, ma anche
  il paesaggio naturale o costruito dall'uomo;
         c)  si istituisce un procedimento in cui
  "un'autorità" o un "sistema di autorità" esegua la valutazione
  di impatto.  Questo procedimento non elimina i normali
  procedimenti di approvazione, concessione o autorizzazione, ma
  si inserisce tra questi con carattere di vincolo;
         d)  il pubblico deve essere informato adeguatamente
  e svolge un ruolo attivo nell' iter  di formazione della
  decisione conclusiva del procedimento.
     La proposta del Parlamento è stata sostanzialmente
  recepita nella direttiva 85/337/CEE.
 
                               Pag. 4
 
     Nell'impostare la nostra proposta di legge si è tenuto
  conto del dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli
  orientamenti emersi in quella sede.  Quel dibattito e quegli
  orientamenti costituiscono infatti un significativo punto di
  riferimento.  Tuttavia è parso opportuno discostarsene, laddove
  apparivano possibili e realistiche soluzioni più avanzate e
  innovative, anche avendo presente quanto maturato in altri
  Stati.
     Con un parere motivato, indirizzato alla Repubblica
  italiana il 7 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 169 del
  Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee ha
  rilevato la non corretta attuazione nel nostro ordinamento
  della direttiva in materia di valutazione di impatto
  ambientale e ha affermato, conseguentemente, che il nostro
  Paese è venuto meno agli obblighi imposti dal Trattato.
     Il principale motivo addotto dalla Commissione a sostegno
  di tale parere consiste nella considerazione che la totale
  esclusione dalle procedure di valutazione di impatto
  ambientale delle opere comprese nell'allegato II alla
  direttiva CEE - con le eccezioni già segnalate - si porrebbe
  in contrasto con il disposto di cui all'articolo 4, paragrafo
  2, della direttiva medesima.  Detta norma infatti, secondo le
  considerazioni svolte dalla Commissione, non consentirebbe di
  sottrarre in via generale le suddette opere alla VIA, ma
  imporrebbe di effettuare una valutazione circa l'opportunità
  dell'applicazione di tale procedura tenendo conto delle
  caratteristiche delle opere medesime.
     Pertanto, anche le opere ricomprese nell'allegato II alla
  direttiva CEE dovrebbero formare oggetto di valutazione
  qualora le loro caratteristiche siano tali da determinare
  comunque un considerevole impatto sull'ambiente.
     Tale argomentazione sarebbe rafforzata, a giudizio della
  Commissione, dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva,
  che impone in ogni caso agli Stati membri, a prescindere dalla
  categoria cui appartengono le opere, di adottare le
  disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
  dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un
  impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
  natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
  oggetto di valutazione ai sensi della direttiva medesima.
     Il parere della Commissione contiene ulteriori
  considerazioni in merito al contrasto con la direttiva
  comunitaria di talune disposizioni adottate nel nostro
  ordinamento .
     La Commissione ha invitato altresì la Repubblica italiana
  ad adottare le misure necessarie a conformarsi al predetto
  parere.
     Successivamente, in data 27 maggio 1994, è stata
  comunicata al Governo italiano la presentazione di un ricorso
  della Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea
  per gli anzidetti motivi.
     Al fine di porre rimedio, almeno in parte, ai problemi di
  adeguamento all'ordinamento comunitario segnalati dalla
  Commissione e in attesa dell'approvazione di una disciplina di
  più ampio respiro, la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge
  comunitaria per il 1993), all'articolo 40, ha previsto
  l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data della sua
  entrata in vigre, di un atto d'indirizzo e coordinamento,
  adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 -
  ossia mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
  Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
  intesa con i Ministri competenti - volto a definire le
  condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione
  della VIA alle tipologie progettuali contenute nell'allegato
  II alla direttiva 85/337/CEE, sino ad oggi soltanto in parte
  (dighe e altri impianti di regolazione delle acque) ricomprese
  nell'elenco delle opere sottoposte nel nostro ordinamento alla
  predetta procedura.  Pertanto la procedura di valutazione di
  impatto ambientale è stata estesa a tutta una serie di opere,
  tra le quali si citano, a titolo esemplificativo: progetti di
  idraulica agricola, estrazione di minerali metallici, cantieri
  navali, alcuni impianti industriali, acquedotto a lunga
  distanza, lavori di sistemazione
 
                               Pag. 5
 
  urbana, villaggi di vacanza e complessi alberghieri.
     L'articolo 40 della legge n.146 del 1994 puntualizza
  inoltre che la definizione delle condizioni, dei criteri e
  delle norme tecniche dovrà essere effettuata "con particolare
  riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di
  esclusione o definire procedure semplificate per progetti di
  dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani
  o piccole imprese".
     Il suindicato atto di indirizzo e coordinamento previsto
  dalla legge comunitaria 1993 non risulta finora ancora
  adottato.
     La proposta di legge che presentiamo all'inizio della XIII
  legislatura riproduce il disegno di legge approvato dal Senato
  nella XII legislatura, il 5 ottobre 1995, e cerca quindi di
  "capitalizzare" il lavoro parlamentare già avviato,
  evidenziando, anche nella relazione, alcune connessioni che le
  due proposte di legge presentate alla Camera sempre nella XII
  legislatura (analoghe alle due presentate al Senato, di cui il
  disegno approvato costituisce "testo unificato").
     Sia il testo legislativo approvato dal Senato che la
  proposta di legge da noi presentata nella XII legislatura
  (Calzolaio ed altri, AC n. 291) miravano a dare attuazione
  alla direttiva 85/337/CEE, che, come già segnalato, è stata
  recepita nell'ordinamento italiano, con una normativa di
  carattere provvisorio (articolo 6 della legge n. 349 del
  1986).
     Il progetto di legge approvato dal Senato, che ora
  ripresentiamo, qualifica le disposizioni in esso contenute
  come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
  Costituzione e come norme di riforma economico-sociale, in
  quanto tali vincolanti per le regioni, sia a statuto ordinario
  che a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e
  di Bolzano, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa
  ad esse riconosciuta.
     Si dispone, peraltro, che, fino all'emanazione da parte
  delle regioni e delle province autonome di normative conformi
  ai princìpi contenuti nella legge statale, potranno trovare
  applicazione le disposizioni regionali e provinciali già in
  vigore, qualora compatibili con la nuova disciplina.
     Le finalità della valutazione d'impatto ambientale sono
  indicate all'articolo 2 del progetto di legge approvato dal
  Senato (AC n. 3235 della XII legislatura, che, ripetiamo,
  viene integralmente ripresentato), in modo analogo a quanto
  disposto dalle proposte di legge presentate alla Camera (AC n.
  291 e AC n. 772 della XII legislatura).
     Più specificamente, tali finalità sono individuate
  nell'esigenza di proteggere la salute e la qualità della vita
  umana, di conservare le capacità riproduttive degli ecosistemi
  e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle
  specie, di promuovere l'uso plurimo delle risorse e l'impiego
  di risorse rinnovabili, di tutelare il paesaggio ed il
  patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
     La proposta di legge che si ripresenta (analogamente alle
  altre proposte della XII legislatura) evidenzia infine il
  carattere globale ed onnicomprensivo della valutazione di
  impatto ambientale, che consente un esame contestuale degli
  interessi ambientali coinvolti nella realizzazione di un'opera
  o di un intervento, superando l'ottica settoriale tipica della
  tradizionale legislazione di tutela ambientale, incentrata per
  lo più sulla protezione delle singole risorse naturali (acque,
  suolo, aria, eccetera).
     Si prevede infatti che l'impatto ambientale di un
  intervento sia valutato in relazione ad una serie di effetti
  ad esso collegati, riguardanti l'uomo, la fauna, la flora,
  l'aria, il suolo, l'acqua, il clima, il paesaggio, i beni
  materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente
  socio-economico.  Si impone inoltre di tener conto anche delle
  interazioni tra tali elementi.
     Il provvedimento relativo alla valutazione di impatto
  ambientale era espressamente qualificato come atto avente
  natura "autorizzativa" dalle proposte AC n. 291 (articolo 4) e
  AC n. 772 (articolo 2) della XII legislatura.
     Il presente progetto di legge si limita invece a disporre
  che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
  assume carattere obbligatorio e vincolante.  Non
 
                               Pag. 6
 
  viene peraltro alterata la tradizionale connotazione della
  VIA, che si configura come subprocedimento nell'ambito
  dell' iter  amministrativo principale, preordinato
  all'autorizzazione in via definitiva del progetto.  In
  proposito, l'articolo 1, comma 2, del progetto di legge
  precisa che l'avvio della procedura di VIA non sospende il
  procedimento principale di autorizzazione del progetto.
     Nella XII legislatura le tre proposte di legge più volte
  citate recepivano con modalità differenziate il principio del
  cosiddetto "approccio integrato alla prevenzione dell'impatto
  ambientale", già enunciato dall'articolo 40 della legge n. 146
  del 1994 (legge comunitaria 1993), che - ispirandosi ad una
  proposta di direttiva tuttora all'esame degli organi
  dell'Unione europea (proposta modificata di direttiva del 16
  maggio 1995 sulla prevenzione e la riduzione integrate
  dell'inquinamento) - ha stabilito che, qualora per un medesimo
  progetto sia previsto il rilascio sia della valutazione di
  impatto ambientale che di altri provvedimenti autorizzativi,
  si procede all'unificazione e all'integrazione dei relativi
  procedimenti secondo le modalità definite da apposito
  regolamento governativo.  Tale provvedimento non è stato
  tuttavia mai emanato.
     Richiamando implicitamente tale principio, le due proposte
  di legge presentate alla Camera nella XII legislatura (AC n.
  291 e AC n. 772) prevedevano che il provvedimento emesso al
  termine della procedura VIA esplicasse effetti sostitutivi di
  altri atti e provvedimenti, anche di natura autorizzatoria,
  prescritti dalla vigente legislazione in relazione a profili
  di tutela ambientale già esaminati nell'ambito della procedura
  VIA.
     Anche il progetto di legge qui riproposto dispone,
  all'articolo 7, comma 5, che il provvedimento di valutazione
  di impatto ambientale esplichi effetti sostitutivi sia di
  pareri  di competenza degli organi statali che di
  altri atti autorizzativi,  sempre di competenza statale,
  relativi a profili oggetto di valutazione nell'ambito del
  procedimento VIA.  In questi casi il provvedimento VIA
  costituisce "autorizzazione integrata".
     Differiva in parte, nei tre progetti di legge,
  l'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina
  sulla VIA: in base alla proposta di legge AC n. 772, infatti,
  tale valutazione doveva essere effettuata non soltanto per i
  progetti di opere, pubbliche o private, ma anche per i piani
  di settore a carattere nazionale, gli strumenti di
  pianificazione economica e territoriale, le varianti ai piani
  e ai programmi medesimi e, infine, per i progetti di atti
  normativi aventi rilevanza ambientale (articolo 8).  I progetti
  di legge ed i progetti di regolamento da sottoporre a VIA
  sarebbero stati individuati secondo criteri stabiliti, per
  quanto di rispettiva competenza, dal Ministro dell'ambiente e
  dalla giunta regionale.  La proposta di legge Mattioli ed altri
  (AC n. 772) e la proposta di legge Calzolaio ed altri (AC n.
  291) prevedevano un'estensione del novero delle opere
  sottoposte a VIA qualora tali interventi ricadano nelle
  cosiddette  aree sensibili,  ossia nelle aree
  caratterizzate da una compromissione degli equilibri ecologici
  o da una particolare concentrazione di attività potenzialmente
  pregiudizievoli per l'ambiente.  Anche il testo trasmesso dal
  Senato (AC n. 3235) e che qui si ripropone prevede forme di
  valutazione dell'impatto ambientale di piani e di programmi,
  ma non menziona i progetti di atti normativi.
     La proposta di legge che si ripresenta (analogamente alle
  altre della XII legislatura) prevede l'estensione del
  procedimento di VIA ad una serie di opere corrispondenti a
  quelle indicate nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE,
  che nel nostro ordinamento sono attualmente sottratte, per la
  maggior parte, a tale procedimento.  Ciò nell'intento di
  superare i rilievi espressi dalla Commissione dell'Unione
  europea, che ha censurato la mancanza nell'ordinamento
  italiano di norme che consentano di sottoporre a valutazione
  d'impatto ambientale non soltanto le opere per le quali
  quest'ultima è obbligatoriamente prescritta dalla direttiva
  85/337/CEE, ma anche quelle, ricomprese nell'allegato II alla
  medesima
 
                               Pag. 7
 
  direttiva, per le quali la sottoposizione a VIA è rimessa
  alla discrezionalità degli Stati membri.
     In particolare l'articolo 2, impone la valutazione di
  impatto ambientale per tutti i progetti indicati nell'allegato
  A alla proposta medesima, che comprende tipologie di
  intervento in massima parte già soggette a VIA in base alla
  vigente normativa.  Trattasi infatti di tutte le opere di cui
  all'allegato I alla direttiva 85/337/CEE, di taluni progetti
  compresi nell'allegato II alla medesima direttiva (dighe ed
  impianti di regolazione delle acque) nonché di altre opere ed
  interventi per i quali le leggi di settore hanno previsto
  l'obbligo della sottoposizione a VIA.
     Si prevede inoltre che la disciplina sulla VIA si applichi
  anche alle altre opere indicate nell'allegato II alla
  direttiva 85/337/CEE, a condizione che queste ultime superino
  le soglie limite stabilite dall'atto di indirizzo e di
  coordinamento, emanato in attuazione del già illustrato
  articolo 40 della legge n. 146 del 1994 (legge comunitaria
  1993).  Con lo stesso provvedimento sono individuate procedure
  semplificate e criteri di esclusione per progetti di
  dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da imprese
  agricole e artigiane.
     Qualora le predette opere non superino le soglie limite
  stabilite dall'atto di indirizzo e di coordinamento, è rimessa
  alla discrezionalità delle regioni la possibilità di prevedere
  comunque la predisposizione di uno "studio di valutazione di
  impatto ambientale".
     L'articolo 11 della proposta di legge consente anche
  successivi ampliamenti dell'ambito applicativo della legge: si
  dispone infatti che, con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
  formulata anche su richiesta delle regioni interessate,
  possano essere individuate ulteriori categorie progettuali,
  non comprese in quelle precedentemente indicate, da sottoporre
  a VIA in considerazione delle dimensioni, della
  localizzazione, della vulnerabilità dell'ambiente interessato.
  Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  stabilirà se, per gli anzidetti progetti, la valutazione debba
  essere rimessa alla competenza delle regioni ovvero del
  Ministro dell'ambiente.
     Rientrano nell'ambito applicativo della disciplina recata
  dal progetto di legge e sono pertanto sottoposti a procedura
  VIA anche i progetti di ampliamento e ristrutturazione di
  opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali
  dell'impatto ambientale: per l'individuazione di tali progetti
  saranno definiti appositi criteri con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla
  data di entrata in vigore della legge.
     Allo stesso modo, le opere funzionalmente connesse alla
  realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina
  sulla valutazione di impatto ambientale stabilita per
  l'impianto principale.
     Sono invece esclusi dalla procedura VIA i progetti
  direttamente destinati alla difesa nazionale, i progetti di
  manutenzione ordinaria e gli interventi disposti in via
  d'urgenza, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, in
  caso di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
  stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992.
  Questi ultimi interventi dovranno peraltro essere disposti con
  provvedimenti dei competenti Ministri, adottati di concerto
  con il Ministro dell'ambiente o del sottosegretario da lui
  delegato.  Spetta al Minstro dell'ambiente assicurare, anche
  per tali opere, la disponibilità per il pubblico e la
  comunicazione alla Commissione dell'Unione europea delle
  informazioni rilevanti circa la loro realizzazione e le
  ragioni della deroga alla disciplina generale.
     La presente proposta di legge, all'articolo 6, dispone che
  i piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture
  di rilievo nazionale e di interesse pubblico nonché talune
  concessioni debbano essere predisposti in coerenza con gli
  obiettivi di tutela ambientale.  Le amministrazioni competenti
  alla loro predisposizione dovranno elaborare un apposito
  documento nel quale siano indicati, tra l'altro, i risultati
  da conseguire in termini di valorizzazione e riequilibrio
  ambientale e le risorse
 
                               Pag. 8
 
  finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione
  degli impatti ambientali.
     Tali informazioni sono prescitte ai fini delle conseguenti
  decisioni del Ministro dell'ambiente, che, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 349 del 1986,
  "interviene, per concerto, nella predisposizione dei piani di
  settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
  ambientale".
     Si dispone, infine, che, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge, con delibera del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, siano
  emanate direttive e linee guida per la definizione di una
  procedura di valutazione di impatto ambientale di piani e di
  programmi, che preveda anche adeguate forme di partecipazione
  pubblica.
     La proposta di legge, inoltre, prevede che siano emanati
  con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri una
  serie di atti contenenti la normativa tecnica e gli indirizzi
  per l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio
  nazionale.
     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i
  Ministri dei lavori pubblici e dell'industria dovranno infatti
  essere individuati i criteri nonché le norme tecniche e
  procedurali con particolare riguardo alla definizione delle
  condizioni da imporre nell'ambito dei provvedimenti VIA; con
  il predetto atto sono altresì individuate le norme di
  prevenzione ambientale da applicare alle diverse categorie di
  progetti assoggettati alla disciplina VIA (articolo 3).
     Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, da emanare entro il medesimo termine sopra indicato,
  su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
  Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, dovranno essere definiti i contenuti ed i
  requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto
  ambientale (articolo 5).
     L'articolo 10, comma 14, dispone ancora che con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
  sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia
  disciplinata l'inchiesta pubblica relativa a progetti soggetti
  ad obbligo di notifica ai sensi del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 175 del 1988 (relativo ai rischi di
  incidenti rilevanti connessi a determinate attività
  industriali).
     Infine, come già accennato, l'articolo 11 della proposta
  di legge dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
  formulata anche su richiesta delle regioni interessate,
  possano essere individuate categorie progettuali, non comprese
  nell'ambito applicativo della legge, da sottoporre comunque a
  VIA.
     Le proposte di legge presentate alla Camera nella XII
  legislatura attribuivano invece al Ministro dell'ambiente la
  competenza ad adottare i principali provvedimenti attuativi
  della disciplina legislativa sulla VIA con particolare
  riferimento alla determinazione:
       dei criteri di individuazione delle aree sensibili (che,
  in base alla proposta di legge, sono successivamente
  "articolati" dalle regioni);
       delle soglie e dei valori limite al di sopra dei quali
  la procedura VIA si applica anche alle opere comprese nel
  secondo elenco allegato alle proposte di legge, ossia alle
  opere per le quali la sottoposizione alla valutazione di
  impatto ambientale è eventuale, in quanto condizionata alla
  dimensione dei progetti;
       dei criteri tecnici per l'armonizzazione degli strumenti
  informativi e delle cartografie regionali;
       delle procedure che garantiscano la pubblicità,
  l'informazione e la partecipazione del pubblico al
  procedimento VIA.
     La proposta di legge AC n. 772 demandava ancora al
  Ministro dell'ambiente la determinazione dei criteri per
  l'individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale
  da sottoporre a VIA, mentre la proposta di legge AC n. 291
  conferiva al
 
                               Pag. 9
 
  Ministro anche il compito di definire, con propri
  provvedimenti:
       le soglie al di sotto delle quali la procedura VIA non
  si applica ai progetti inseriti nel primo elenco allegato alla
  proposta di legge ossia ai progetti per i quali il
  procedimento VIA assume, in via generale, carattere
  obbligatorio;
       i criteri per la redazione in forma semplificata degli
  studi di impatto ambientale;
       l'integrazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
  opere sottoposte a VIA.  Per tali compiti il Ministro
  dell'ambiente può avvalersi anche del CNR, dell'ISS, dell'ENEA
  e di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.
     La presente proposta di legge demanda ad un decreto del
  Ministro dell'ambiente, da emanare d'intesa con il Ministro
  del tesoro, la determinazione delle tariffe per l'elaborazione
  degli studi di impatto ambientale.  Sempre con decreto del
  Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della legge, dovrà essere inoltre
  definito lo schema-tipo di annuncio per la pubblicità dei
  progetti sottoposti a VIA e dovranno essere individuati gli
  uffici regionali presso i quali è effettuato il deposito del
  progetto e dello studio di impatto ambientale ai fini della
  consultazione da parte del pubblico.
     Per gli adempimenti relativi alla fase istruttoria, la
  presente proposta di legge prevede che sia nominata una
  commissione per la valutazione di impatto ambientale, la cui
  configurazione ricalca quella della commissione già istituita
  presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 18,
  comma 5, della legge n. 67 del 1988.
     La commissione è composta da venti membri, di cui 10
  esperti nelle materie ambientali e 10 nelle materie relative
  alle tipologie progettuali indicate nell'allegato A. La
  presidenza della commissione, il trattamento economico e lo
  status  giuridico dei suoi membri sono disciplinate dalle
  norme già in vigore applicabili alla commissione VIA operante
  presso il Ministero dell'ambiente.  Assumono carattere
  innovativo la previsione dell'emanazione di un regolamento del
  Ministro dell'ambiente con il quale dovrà essere disciplinata
  la ripartizione della commissione in sezioni corrispondenti a
  settori omogenei di attività, la composizione organizzativa
  delle sezioni, le modalità di svolgimento delle attività della
  commissione e delle sezioni, le modalità di istruttoria e di
  audizione dei soggetti interessati, le modalità di supporto
  tecnico da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente.
     Il comma 5 dell'articolo 3, prevede, infatti, che la
  commissione si avvalga di una serie di istituti ed enti
  pubblici di ricerca o a carattere scientifico per le attività
  di supporto tecnico alla VIA: tra tali enti è espressamente
  ricompresa l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
  (ANPA).  Si prevede che per specifiche esigenze di istruttoria
  e valutazione dei progetti, la commissione possa essere
  integrata, con decreto del Ministro dell'ambiente, da
  rappresentanti esperti designati dall'ANPA, dal CNR,
  dall'ENEA, dagli altri istituti di supporto tecnico.  Il
  Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività
  della commissione, su proposta del presidente della
  commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo
  determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione
  di impatto ambientale.
  In base all'articolo 4, comma 1, della presente proposta
  di legge i soggetti del procedimento di valutazione di impatto
  ambientale sono:
       il committente, ossia il soggetto che richiede
  l'approvazione o l'autorizzazione definitiva per la
  realizzazione del progetto, ovvero l'autorità proponente,
  ossia la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa
  al progetto;
       l'autorità competente che viene identificata con
  l'amministrazione o l'organo competente alla valutazione di
  impatto ambientale.
     Intervengono nel procedimento anche i soggetti legittimati
  in tal senso in base alla
 
                              Pag. 10
 
  legge n. 241 del 1990 (recante norme sul procedimento
  amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
  amministrativi) nonché chiunque ne abbia interesse e sia in
  grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico
  nei modi e nei tempi previsti dallo stesso progetto di
  legge.
     Il progetto di legge individua quindi due distinte
  discipline del procedimento VIA, applicabili, rispettivamente,
  ai progetti di rilevanza nazionale e a quelli di competenza
  regionale.
     Riguardo alle prime, l'articolo 7 dispone che il progetto
  definitivo, comprensivo dello studio di impatto ambientale,
  sia trasmesso a cura del committente o dell'autorità
  proponente al Ministro dell'ambiente e alla regione o alle
  regioni interessate.  Sono inoltre previste misure di
  pubblicità del progetto, alle quali provvedono, a proprie
  spese, il committente o l'autorità proponente.
     Qualora sia necessario acquisire le determinazioni, i
  pareri, i nulla osta o le autorizzazioni delle amministrazioni
  competenti in materia di protezione dei beni culturali e
  ambientali, tutela dell'assetto idrogeologico, rischio sismico
  e vulcanico, scarichi idrici, protezione dall'inquinamento
  atmosferico, smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico,
  aree protette, il Ministro dell'ambiente acquisisce
  direttamente le determinazioni delle competenti
  amministrazioni.
     Per l'istruttoria sulle domande di VIA il Ministro si
  avvale della apposita commissione istituita ai sensi
  dell'articolo 3 della proposta di legge e tiene conto dei
  risultati dell'inchiesta pubblica prevista dall'articolo
  10.
     Il Ministro può indire inoltre conferenze di servizi
  qualora non vi abbia provveduto già autonomamente
  l'amministrazione procedente ai sensi della già citata legge
  n. 241 del 1990.  La conferenza delibera con le modalità
  previste dalla stessa legge n. 241 del 1990 e le
  determinazioni concordate nell'ambito della medesima tengono
  luogo degli atti di competenza delle amministrazioni
  intervenute.
     Il Ministro dell'ambiente delibera quindi, sentite le
  regioni interessate, ovvero - qualora nel termine di novanta
  giorni dalla presentazione della richiesta le regioni non si
  siano espresse - provvede autonomamente entro centoventi
  giorni dalla medesima data.  I contenuti del provvedimento VIA
  sono individuati all'articolo 3 del progetto di legge, in base
  al quale esso dovrà descrivere e valutare in modo appropriato
  gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e le sue
  principali alternative, ivi compresa l'eventuale non
  realizzazione dell'intervento medesimo.
     Particolare rilievo è riservato dalla proposta di legge
  (analogamente alle altre due proposte della XII legislatura)
  alla previsione di misure pubblicitarie e di strumenti
  informativi volti a consentire la partecipazione di enti,
  associazioni e cittadini interessati al procedimento di VIA:
  tali misure consistono essenzialmente nella comunicazione di
  copia del progetto medesimo (o di una sua sintesi) agli enti
  locali interessati e nella contestuale diffusione di
  informazioni a mezzo stampa.
     In particolare la proposta, all'articolo 8, prevede che il
  committente o l'autorità proponente, contestualmente alla
  presentazione del progetto e dello studio di impatto
  ambientale, provveda, a proprie spese, alla diffusione di un
  annuncio, contenente l'indicazione del proponente e del
  progetto, della localizzazione dell'intervento ed una sommaria
  descrizione del medesimo.  L'annuncio - redatto secondo uno
  schema-tipo, definito con decreto del Ministro dell'ambiente -
  dovrà essere pubblicato su un quotidiano a diffusione
  nazionale, su almeno due quotidiani più diffusi nella
  provincia o nella regione ed essere affisso, sotto forma di
  manifesto, nei comuni interessati dal progetto.
     Copia dello studio di impatto ambientale e del progetto
  viene altresì depositata dal committente o dall'autorità
  proponente presso il competente ufficio regionale, nonché
  presso la provincia interessata, al fina di consentire la
  consultazione da parte della popolazione.  L'individuazione
  degli uffici regionali competenti è effettuata con lo stesso
  decreto che definisce lo schema-tipo di annuncio.
 
                              Pag. 11
 
     Sempre a cura del committente o dell'autorità proponente
  si provvede alla realizzazione di ulteriori materiali
  informativi "di chiara comprensione", al fine di agevolare la
  parcipazione delle comunità interessate.
     Per gli interventi di competenza regionale potranno essere
  prescritte, con legge regionale, ulteriori modalità di
  pubblicità, differenziandola in relazione alle diverse
  tipologie progettuali.
     In coerenza con i princìpi generali dettati dal capo III
  della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del
  1990), il testo di legge che qui si propone all'articolo 4,
  comma 3, garantisce la partecipazione all' iter
  procedimentale dei  soggetti legittimati ad intervenire
  nel procedimento amministrativo,  così come individuati
  dalla legge n. 241 del 1990.  Si ricorda che, a norma
  dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, l'avviso di
  procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei quali il
  provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed
  a quelli che debbono per legge intervenirvi.  Oltre a ciò, è
  prevista la comunicazione dell'avviso anche nei confronti di
  "terzi" che non siano diretti destinatari del provvedimento,
  ma ai quali quest'ultimo possa arrecare un pregiudizio, a
  condizione che si tratti di soggetti  individuati  o
  facilmente individuabili.  Per quanto attiene alla
  titolarità del diritto di "partecipazione eventuale" al
  procedimento, l'articolo 9 stabilisce invece che "qualunque
  soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
  portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
  comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
  hanno facoltà di intervenire nel procedimento".
     La proposta in esame configura inoltre un peculiare di
  diritto di "partecipazione eventuale" in favore di
  "chiunque abbia interesse e sia in grado di fornire
  valutazioni sul piano scientifico e tecnico",  da
  esercitarsi nell'ambito della procedura di inchiesta
  pubblica.
     Si ricorda che l'istituto dell'inchiesta pubblica -
  attualmente previsto soltanto per i progetti di centrali
  termoelettriche ed a turbogas superiori a 300 MW termici e
  disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato IV del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
  1988 - consente a tutti i cittadini di avanzare osservazioni
  scritte al presidente dell'inchiesta e di illustrarle in un
  pubblico dibattimento, nel quale la parte che ha presentato il
  progetto può svolgere le proprie controdeduzioni: tale
  strumento di partecipazione è tra le misure facoltative
  previste dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva
  85/377/CEE.
     Il testo, all'articolo 10, estende il ricorso a tale
  procedura per tutte le opere indicate nell'allegato A annesso
  al progetto di legge, per le quali competente ad pronunciarsi
  sulla VIA è il Ministro dell'ambiente.
     L'inchiesta, disposta dallo stesso Ministro, d'intesa con
  la regione o le regioni e gli enti locali interessati, è
  effettuata contemporaneamente all'istruttoria per la VIA,
  presso la prefettura del capoluogo della provincia in cui
  saranno ubicati le opere e gli impianti proposti (ovvero la
  maggior parte di essi).
     Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto tra il
  personale, anche in quiescenza, delle amministrazioni statali,
  con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra i
  magistrati amministrativi, ed è nominato dal Ministro
  dell'ambiente.  Il presidente è assistito da due esperti (di
  cui uno nominato dal presidente della regione e l'altro dal
  presidente della provincia territorialmente competenti),
  mentre ai compiti di segreteria e di assistenza provvede un
  funzionario della prefettura, designato dal prefetto, su
  richiesta del Ministro dell'ambiente.  A quest'ultimo spetta
  l'adozione delle forme più idonee di pubblicità per agevolare
  la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
  interessate alle inchieste pubbliche, che può essere prevista
  anche con modalità semplificate, determinate dal Ministro, in
  relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle
  opere progettate.
     I consigli degli enti locali interessati possono
  esprimere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
  dell'annuncio, valutazioni inerenti alla realizzazione
  dell'intervento proposto, che sono immediatamente trasmesse al
  Ministro dell'ambiente,
 
                              Pag. 12
 
  al presidente della regione ed al presidente dell'inchiesta.
  E' comunque riconosciuta agli enti locali, secondo i loro
  statuti, la facoltà di promuovere ulteriori iniziative di
  partecipazione rispetto a quelle già avviate dalle autorità
  competenti.  Di tali iniziative è data comunicazione al
  Ministro dell'ambiente, al presidente della regione ed al
  presidente dell'inchiesta: a costoro viene inoltre indirizzata
  una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti a conclusione
  delle predette iniziative.
     Sempre nel termine di quarantacinque giorni dalla
  pubblicazione dell'annuncio, possono essere presentati
  contributi di valutazione scientifico-tecnici da chiunque sia
  in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi relativi
  ai possibili effetti dell'intervento proposto.  I contributi
  sono forniti sotto forma di memorie scritte strettamente
  inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto ed alle
  sue conseguenze sul piano ambientale e non possono comunque
  essere finalizzati  "alla tutela di interessi
  particolari".
     Sull'ammissibilità delle memorie decide il presidente
  dell'inchiesta, che può svolgere audizioni, aperte al
  pubblico, con:
       - i soggetti che abbiamo presentato memorie dichiarate
  ammissibili;
       - le associazioni ambientali a carattere nazionale
  presenti nella regione;
       - le associazioni ambientali a carattere
  regionale-locale.
     La facoltà, riconosciuta al committente o all'autorità
  proponente, di avanzare osservazioni sulle memorie presentate
  dai soggetti sopra indicati ed il parallelo riconoscimento di
  un diritto di replica da parte dei medesimi, sembrano
  configurare l'inchiesta pubblica come una sorta di
  "contraddittorio", inserito all'interno della fase istruttoria
  del procedimento.
     L'inchiesta pubblica è chiusa dal suo presidente entro il
  termine di novanta giorni dalla trasmissione al Ministero
  dell'ambiente ed alla regione interessata del progetto
  definitivo.  Le memorie, i documenti presentati e le eventuali
  osservazioni, con una sintesi sulle attività svolte, sono
  inviate dal presidente dell'inchiesta al Ministero
  dell'ambiente: le osservazioni sono prese in considerazione
  (contestualmente, singolarmente o per gruppi) ai fini
  dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
  ambientale, che dovrà motivare eventuali pareri difformi dal
  contenuto delle osservazioni presentate.
     Per quanto attiene alle inchieste pubbliche relative ai
  progetti di impianti soggetti ad obblighi di notifica a norma
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
  (relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a
  determinate attività industriali), il testo approvato dal
  Senato dispone che la relativa disciplina sia definita con
  apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della
  sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
     Nella presente proposta di legge la partecipazione al
  procedimento di VIA appare collegata funzionalmente alla
  previsione di un diritto di accesso ai documenti
  amministrativi, che si estrinseca nella facoltà di prendere
  visione dei documenti richiesti e di acquisirne copia, secondo
  quanto previsto anche dalla disciplina generale del
  procedimento amministrativo (articolo 10, ed articolo 25,
  comma 1, della legge n. 241 del 1990): il progetto di legge
  riconosce in primo luogo al committente o all'autorità
  proponente un diritto di accesso alle "informazioni
  disponibili presso gli uffici delle amministrazioni
  pubbliche".  Si prevede inoltre che il Ministro dell'ambiente
  assicuri le modalità di accesso e di consultazione pubblica
  dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto
  ambientale.
     La presente proposta di legge definisce, all'articolo 5,
  lo studio di impatto ambientale e stabilisce che esso sia
  predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità
  proponente.
     Lo studio comprende i dati, le informazioni e le analisi
  descritte in apposito allegato al progetto di legge (allegato
  B); tali dati coincidono, in massima parte, con quelli
  prescritti dall'allegato III alla direttiva
 
                              Pag. 13
 
  85/337/CEE (descrizione del progetto con riferimento, in
  particolare, alle caratteristiche fisiche del suo insieme,
  alle principali caratteristiche dei processi produttivi,
  indicando la natura e la quantità dei materiali impiegati e
  del suolo occupato, alla qualità e quantità dei residui ed
  emissioni previsti in relazione ad ogni forma di inquinamento
  ed ai tempi di realizzazione dell'opera, descrizione delle
  principali alternative progettuali, indicando le principali
  ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente
  soggette all'impatto, devono essere considerati in particolare
  la popolazione, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua,
  elementi climatici, beni culturali e ambientali, fattori
  socio-economici, visti anche in interazione tra di loro;
  l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni
  dovuti alla realizzazione gestione ed abbandono
  dell'intervento rispetto al prelievo e l'utilizzo delle
  risorse naturali e all'emissione di inquinanti, la creazione
  di sostanze nocive, lo smaltimento dei rifiuti, il verificarsi
  di incidenti; la previsione, stima e valutazione degli
  impianti delle diverse alternative; descrizione delle misure
  previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti
  negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei
  sistemi di monitoraggio previsti; un riassunto non tecnico
  delle precedenti informazioni; un sommario delle eventuali
  difficoltà incontrate nella redazione dello studio ed infine
  il riassunto delle informazioni trasmesse e destinato al
  pubblico).
     L'allegato B annesso alla proposta di legge integra
  peraltro le prescrizioni della direttiva comunitaria,
  disponendo che lo studio di impatto ambientale contenga
  altresì:
       la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento
  alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e
  delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli
  impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali
  confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche
  disponibili;
       una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle
  analisi ed alle informazioni descritte nell'allegato,
  quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri
  definiti dalla commissione VIA.
     La proposta di legge prevede poi la possibilità di
  apportare integrazione o modifiche ai contenuti dell'allegato
  B, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
  legge n. 400 del 1988, da emanare con decreto del Presidente
  della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente,
  sentiti i Ministri istituzionalmente interessati e la
  commissione per la valutazione impatto ambientale (istituita
  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente proposta di
  legge).
     Non tutte le indicazioni dell'allegato B assumono peraltro
  carattere vincolante: il committente o l'autorità proponente
  possono infatti richiedere quali delle predette informazioni
  devono essere fornite nell'ambito dello studio di impatto
  ambientale.  A tale richiesta risponde, entro quarantacinque
  giorni, l'autorità competente, consultando lo stesso soggetto
  interessato.  Le informazioni richieste dovranno essere
  comunque adeguate in relazione al grado di approfondimento
  progettuale richiesto e alle componenti ambientali che possano
  subire pregiudizio, nonché "ragionevolmente esigibili", tenuto
  conto delle possibilità del committente di accedere ai dati e
  ai metodi di valutazione a tal fine necessari.
     Qualora l'autorità competente verifichi carenze nella
  completezza dello studio di impatto ambientale, possono essere
  richieste le integrazioni necessarie per una sola volta; nel
  caso in cui le predette carenze non siano eliminate dal
  committente o dell'autorità proponente, il "parere si intende
  negativo".
     Come già segnalato, i contenuti e i requisiti tecnici per
  l'elaborazione dello studio di impatto ambientale sono
  definiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
                              Pag. 14
 
  Il Ministro dell'ambiente è tenuto ad informarne la
  Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11,
  paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
     Le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto
  ambientale sono invece determinate con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti
  gli ordini professionali maggiormente interessati e tenendo
  conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti
  professionali.
     Il testo di legge proposto, all'articolo 15, demanda alle
  autorità competenti all'adozione del provvedimento di VIA il
  compito di disporre gli opportuni controlli circa l'esatto
  adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento
  medesimo.
     In caso di violazioni delle prescrizioni o di modifiche
  del progetto che comportino significative variazioni
  dell'impatto ambientale, le predette autorità, secondo le
  rispettive competenze, dovranno ordinare i necessari
  adeguamenti dell'opera e, ove necessario, la sospensione dei
  lavori ed il ripristino della situazione ambientale.
     La proposta di legge dispone inoltre che le autorità
  competenti a pronunciarsi sulla VIA adottino, ove necessario,
  i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
  legge n. 34 del 1986.
     Si ricorda che le norme richiamate attribuiscono al
  Ministro dell'ambiente (in caso di inosservanza, da parte
  delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni
  recate da leggi di tutela ambientale) o ai Ministri competenti
  (per le violazioni o inosservanze imputabili ad uffici
  periferici dello Stato) il potere di adottare, previa diffida
  ad adempiere, ordinanze cautelari con le quali sono disposte
  misure di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
  di lavori o di attività antropiche.
     Si prevede inoltre che, in caso di persistente inattività
  degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di tutela
  ambientale ad essi delegate, il Ministro dell'ambiente assegni
  un congruo termine ad adempiere, scaduto il quale esercita i
  relativi poteri sostitutivi.
     In un apposito capo (capo IV) del progetto di legge sono
  contenute, inoltre, disposizioni speciali applicabili ai
  progetti il cui impatto ambientale interessa un contesto
  transfrontaliero.
     In tali casi, le regioni o le province autonome sono
  tenute ad informare immediatamente il Ministro dell'ambiente,
  che, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sulla base
  della convenzione fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica
  i relativi progetti allo Stato interessato.  Il Ministro
  dell'ambiente comunica inoltre al committente o all'autorità
  proponente, su indicazione dello Stato interessato, le
  modalità di informazione e partecipazione del pubblico.  Il
  Ministro stabilisce anche le modalità di informazione e
  partecipazione prescritte a livello nazionale.
     Il committente predispone a sue spese la documentazione
  necessaria per la consultazione tra gli Stati e per
  l'informazione delle popolazioni interessate.  Detta
  documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il
  progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione degli
  impatti ambientali transfrontalieri.
     Nello stesso capo IV, all'articolo 13, si dispone in
  merito alla sottoposizione a VIA dei progetti finanziati con i
  fondi per la cooperazione allo sviluppo, che rientrano nelle
  categorie soggette a VIA ai sensi della proposta di legge in
  esame ovvero nelle ulteriori categorie che saranno individuate
  con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
  il Ministro dell'ambiente.
     Gli stessi Ministri definiranno, d'intesa, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità e le
  norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale dei
  predetti progetti, tenendo conto, tra l'altro, dei criteri
  adottati in tale materia dalle maggiori organizzazioni
  internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i
  Paesi in via di sviluppo.
     Alla valutazione dei progetti provvederà il Ministro
  dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
  previo parere di un'apposita sezione della commissione VIA,
  integrata da esperti designati dal Ministro degli affari
  esteri.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-428 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0428 TOTPAG=0039 TOTDOC=0026 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0014 RIGFIN=078 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=042800 00 FASCIDC=13DDL0428 SORTNAV=0042800 000 00000 ZZDDLC428 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati