| (Finalità).
1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, definisce i princìpi
generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e
sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un
prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle
relative procedure di autorizzazione, approvazione o
concessione.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle
province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse,
ciascuna secondo il proprio ordinamento. I princìpi desumibili
dalle disposizioni della presente legge costituiscono,
altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
3. I progetti assoggettati a valutazione di impatto
ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato A
annesso alla presente legge e sono disciplinati dalle norme di
cui al capo III della presente legge. I restanti progetti
dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato A annesso alla
presente legge, sono di competenza regionale e sono
disciplinati dall'atto di indirizzo e coordinamento per
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l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzeta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.
4. Ai fini della presente legge tutte le competenze
demandate alle regioni per quanto attiene alla regione
Trentino-Alto Adige sono attribuite alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
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