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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


784
DDL0056-0013
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL13-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Ai programmi promossi da organizzazioni non
  governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato
  direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le
  disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla
  data di approvazione e definite nelle apposite delibere del
  Comitato direzionale.    2.  In relazione ai programmi di cui
  al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le
  spese che risultino effettuate prima del perfezionamento
  dell' iter  amministrativo del programma cui si
  riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano
  finanziario non preventivamente autorizzate, ovvero spese
  effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato
  senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi
  costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa
  valutazione di congruità; tali spese possono essere
  riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il
  periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque
  raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai
  predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.
      3.  I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni
  non governative idonee sono erogati in una o più rate
  anticipate.  In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate
  successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle
  spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate
  precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta
  giorni dalla presentazione.  Decorso tale termine, in attesa
  del completamento dell'analisi del rendiconto,
  l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione
  relativa alla parte rendicontata.  L'organizzazione non
  governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle
  spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione,
  restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni
  dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche
  relative a differenti iniziative.
      4.  Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche
  i programmi di organizzazioni non governative italiane
  cofinanziati dall'Unione europea.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=013 PAGFIN=0007 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=13DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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