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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7846
DDL0428-0012
Progetto di legge Camera n. 428 - testo presentato - (DDL13-428)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C428. TESTIPDL
...C428.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC428 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Competenze e procedure per progetti
                   di rilevanza nazionale).
     1.  Il progetto definitivo comprendente lo studio di
  impatto ambientale, relativo ad una delle categorie
  individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal
  committente o dall'autorità proponente al Ministero
  dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
     2.  Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle
  valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle
  amministrazioni competenti, nei casi in cui la realizzazione
  del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o
  autorizzazioni, nelle seguenti materie:
         a)  protezione dei beni culturali ed ambientali;
         b)  tutela dell'assetto idrogeologico;
         c)  rischio sismico e rischio vulcanico;
         d)  scarichi idrici;
         e)  protezione dall'inquinamento atmosferico;
         f)  smaltimento dei rifiuti;
         g)  inquinamento acustico;
         h)  aree protette ai sensi della legge 6 dicembre
  1991, n.394.
     3.  Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
  interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di
  presentazione della documentazione da parte del committente o
  dell'autorità proponente senza che le regioni si siano
  espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data
  alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e
  delle condizioni alle quali questo soddisfa i princìpi della
  tutela ambientale,
 
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  mediante l'esame dello studio di impatto e della
  documentazione disponibile.  Il Ministro a tal fine si avvale
  della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene
  anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica
  di cui all'articolo 10.
     4.  Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi
  dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
  apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia
  provveduto l'amministrazione procedente ai sensi della legge
  stessa.  Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi
  la competenza ad esprimere definitivamente la volontà
  dell'amministrazione di appartenenza, della regione
  interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di
  cui al comma 2.  Le determinazioni concordate nella conferenza
  tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale
  conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti
  di rispettiva competenza.
     5.  In caso di pareri mancanti il provvedimento di
  valutazione di impatto ambientale tiene luogo dei relativi
  atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per
  le materie elencate al comma 2, di competenza statale,
  autorizzazione integrata.
     6.  La procedura di cui al presente articolo si applica
  anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti
  esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2,
  comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri
  nelle categorie stesse.
     7.  Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 7, che non
  comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità
  proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del
  presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio
  sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura
  non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla
  procedura di valutazione di impatto ambientale.  La commissione
  di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta
  giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per
  l'esclusione dalla procedura di valutazione
 
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  di impatto ambientale e, se del caso, a definire le
  necessarie prescrizioni.  Il Ministro dell'ambiente può
  richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in
  tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla
  presentazione della documentazione integrativa.  Decorso tale
  termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.
     8.  Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro
  mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente
  legge e degli adeguamenti normativi regionali.
     9.  Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione
  prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n.203.
     10.  Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
  culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-428 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0428 TOTPAG=0039 TOTDOC=0026 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=005 PAGFIN=0026 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=042800 00 FASCIDC=13DDL0428 SORTNAV=0042800 000 00000 ZZDDLC428 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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