| (Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale).
1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di
impatto ambientale, relativo ad una delle categorie
individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal
committente o dall'autorità proponente al Ministero
dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle
amministrazioni competenti, nei casi in cui la realizzazione
del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o
autorizzazioni, nelle seguenti materie:
a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
b) tutela dell'assetto idrogeologico;
c) rischio sismico e rischio vulcanico;
d) scarichi idrici;
e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
f) smaltimento dei rifiuti;
g) inquinamento acustico;
h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n.394.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del committente o
dell'autorità proponente senza che le regioni si siano
espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data
alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e
delle condizioni alle quali questo soddisfa i princìpi della
tutela ambientale,
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mediante l'esame dello studio di impatto e della
documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale
della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene
anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica
di cui all'articolo 10.
4. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia
provveduto l'amministrazione procedente ai sensi della legge
stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi
la competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell'amministrazione di appartenenza, della regione
interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di
cui al comma 2. Le determinazioni concordate nella conferenza
tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale
conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti
di rispettiva competenza.
5. In caso di pareri mancanti il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale tiene luogo dei relativi
atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per
le materie elencate al comma 2, di competenza statale,
autorizzazione integrata.
6. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti
esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2,
comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri
nelle categorie stesse.
7. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 7, che non
comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità
proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del
presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio
sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura
non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione
di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta
giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per
l'esclusione dalla procedura di valutazione
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di impatto ambientale e, se del caso, a definire le
necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può
richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in
tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla
presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale
termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.
8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro
mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente
legge e degli adeguamenti normativi regionali.
9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione
prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n.203.
10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
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