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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


785
DDL0056-0014
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL13-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996. Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
Pag. 8 Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo,
  avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a
  seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari
  esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore
  generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il
  programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della
  crisi e ne stabilisce la durata.  Dell'intervento viene data
  immediata comunicazione al Parlamento.  Il direttore generale
  delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e
  modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le
  risorse impiegate.
      2.  Successivamente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai
  sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
  successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel
  comma 1 del presente articolo.  Il Comitato direzionale
  determina con propria delibera le tipologie e le modalità per
  gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il
  Parlamento.
      3.  Entro centoventi giorni dall'autorizzazione di cui al
  comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento
  una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui
  risultati ottenuti.
      4.  Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato,
  autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a
  valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli
  affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
  1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le
  organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza
  finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli
  interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex
  Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
  465.
 
DATA=960502 FASCID=DDL13-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=13DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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