| 1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo,
avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a
seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari
esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore
generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il
programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della
crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data
immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale
delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e
modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le
risorse impiegate.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai
sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel
comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale
determina con propria delibera le tipologie e le modalità per
gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il
Parlamento.
3. Entro centoventi giorni dall'autorizzazione di cui al
comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui
risultati ottenuti.
4. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato,
autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a
valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli
affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le
organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza
finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli
interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex
Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
465.
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