| (Progetti per la cooperazione allo sviluppo).
1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto
ambientale, con le modalità di cui al presente articolo, i
progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo
sviluppo che rientrino in una delle categorie previste
dall'articolo 2, comma 3, nonché gli ulteriori progetti che
saranno indicati mediante decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro
degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme
tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle
diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare
in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente
legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e
dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni
internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
3. Alla verifica della conformità della valutazione di
impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 del presente
articolo provvede il Ministero dell'ambiente, di intesa con il
Ministero degli affari esteri, previo parere di una sezione
della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, integrata
per lo specifico da esperti designati dal Ministero degli
affari esteri.
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