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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7862
DDL0429-0002
Progetto di legge Camera n. 429 - testo presentato - (DDL13-429)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C429. TESTIPDL
...C429.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC429 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  persegue il duplice scopo di salvaguardare i prodotti tipici e
  garantire il consumatore dalle falsificazioni di varia natura,
  attuando la regolamentazione comunitaria.
     La normativa di riferimento è stata conquistata con
  difficoltà dai Paesi mediterranei dell'Unione europea
  superando il contrasto proveniente dagli interessi legati ai
  prodotti di fantasia o al marchio del produttore promossi da
  altri Paesi della Unione europea.
     Questa legislazione avrà una ricaduta molto positiva sulla
  nostra agricoltura a tutela delle denominazioni tipiche già
  acquisite a livello nazionale e ancor più quelle che potranno
  essere acquisite.
     Le produzioni agroalimentari tipiche rappresentano oggi
  l'11,6 per cento della produzione lorda vendibile agricola nel
  nostro Paese, con punte del 55 per cento nei formaggi, del 18
  per cento nei vini, del 31 per cento nei prosciutti e dell'8
  per cento dell'olio di oliva.
     E' un patrimonio di qualità che non ha confronti, basti
  pensare che gli altri  partners  europei hanno prodotti
  tipici che incidono del 10,6 per cento in Francia, dell'8,1
  per cento in Grecia e dell'1,0 per cento in Irlanda.
     La domanda europea di questi prodotti si aggira sul 7 per
  cento della domanda alimentare ma risulta in forte aumento; ne
  sono testimonianza l'interesse per la cucina mediterranea ed i
 
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  suoi diversi componenti e l'attenzione per i prodotti ottenuti
  in modo naturale, ossia tradizionale.
     Assieme alla attenzione per gli aspetti salutistici vi è
  anche la ricerca di gusti e sapori particolari, forniti da
  prodotti che rinviano a contesti ambientali, storici e
  tecnologici specifici che trovano la suprema sintesi nei
  prodotti tipici locali.
     Il testo che si propone è stato già approvato nella scorsa
  legislatura dal Senato della Repubblica e dalla Commissione
  agricoltura della Camera in sede referente.
     Il testo disciplina il riconoscimento e la protezione
  delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e
  delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, il
  cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza per gli
  imprenditori agricoli.
     E' noto che la materia è considerata nell'ambito della
  riforma della politica agricola comune, la quale tende a
  favorire una diversificazione della produzione agricola anche
  attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti
  CEE n. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per
  la prima volta a livello comunitario la materia, che era prima
  regolamentata esclusivamente dagli Stati membri.  Anzi può
  dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale
  la riforma della politica agricola comune approvata il 21
  maggio del 1992 ha determinato una accelerazione dell' iter
  di approvazione dei regolamenti che si protraeva da molto
  tempo.
     La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento
  dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo
  il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si
  è data come obiettivo principale anche il passaggio da una
  politica della quantità a una politica della qualità.
     Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale
  obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni
  geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e
  delle attestazioni di specificità, dall'altro.
     Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di
  denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)
  consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di
  distinguere prodotti con qualità legate al fattore geografico
  o a particolari condizioni di produzione, aventi
  caratteristiche di collegamento con elementi tradizionali e
  con fattori umani e naturali.  In particolare, per le
  denominazioni di origine si riconosce l'esclusività della
  denominazione in relazione alla indissolubilità del
  collegamento con i luoghi.
     L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria,
  che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul
  prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di
  particolari caratteristiche qualitative, geografiche e
  merceologiche suscettibili di essere controllate, da altri
  similari.
     La presenza di una normativa europea, di livello
  regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il
  profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle
  denominazioni, complessivamente considerate.  Ed infatti,
  poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non
  tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le
  convenzioni internazionali stipulate in materia, non era
  possibile tutelare adeguatamente in questi Stati le
  denominazioni già registrate in altri Paesi.
     Notevole era il danno soprattutto per i prodotti italiani
  di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello
  internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e
  preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era
  talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per
  incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e
  superficialmente analoghi.
     E' evidente che questa situazione era suscettibile di
  produrre effetti negativi non solo nel corretto svolgimento
  delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma
  altresì nei confronti dei consumatori, non sempre
  adeguatamente informati sulle qualità dei prodotti e quindi in
  grado di poter orientare coscientemente la propria scelta.
  Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un
  valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli,
  soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.
 
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     Nel testo vi sono due disposizioni di carattere specifico,
  che se pure in modo diverso, sono comunque correlate con le
  denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni
  geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità e
  rivestono una notevole importanza per il settore agricolo e
  nello stesso tempo una certa urgenza.
     Si tratta di norme che modificano alcune disposizioni
  sulla produzione e la commercializzazione del miele, in
  particolare per quanto riguarda il miele di agrumi, le miscele
  con miele di nettare, miele di castagno ed altri mieli
  specifici (di timo, corbezzolo, erica, trifoglio e melata, che
  potranno avere, ad esempio, un'acidità superiore a quella
  prevista per gli altri mieli).
     Viene, inoltre, affrontato il problema della deroga, entro
  certi limiti, del rispetto delle rigidissime norme
  igienico-sanitarie che, pur necessarie nella generalità delle
  situazioni, rischiano di provocare la chiusura di allevamenti
  e imprese produttrici di prodotti agricoli e lattiero-caseari
  situati nelle zone di montagna e svantaggiate.
     Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
  viene delegato il compito di predisporre specifiche leggi,
  peraltro di competenza, concernenti le norme
  igienico-sanitarie che devono essere osservate,
  compatibilmente con le realtà locali.
     Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che
  la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un
  regolamento comunitario è determinata della circostanza che è
  necessario prevedere norme di coordinamento della normativa
  nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla
  Unione europea, con efficacia su tutto il territorio della
  Unione stessa.  In particolare poi gli stessi regolamenti
  prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare
  specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed
  agli organismi di tutela.
     L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di
  registrazione delle denominazioni, che deve essere effettuata
  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e
  alle regioni o province autonome.
     Sotto il profilo delle competenze nazionali la materia è
  disciplinata specificamente dall'articolo 77, primo comma,
  lettera  d),  del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza
  nazionale.  Anche la legge n. 491 del 1993, sul riordinamento
  delle competenze regionali e statali in materia agricola e
  sull'istituzione del nuovo Ministero, ha previsto in materia
  di valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli
  e alimentari la competenza del Ministero, previa concertazione
  con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di
  cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491 del 1993.
     L'articolo 2 del testo prevede inoltre lo svolgimento del
  procedimento di registrazione; il provvedimento conclusivo è
  di competenza della Commissione dell'Unione europea,
  conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento n.
  2081 del 1992 per DOP e IGP e degli articoli 3 e 6 del
  regolamento n. 2082 del 1992 per le attestazioni di
  specificità.
     Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede le modalità per
  richiedere la riserva dell'uso del nome registrato come
  attestazione di specificità, previsto dall'articolo 13,
  paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2082 del 1992.
     I soggetti legittimati alla presentazione delle domande
  sono indicati all'articolo 3: si deve trattare di
  un'organizzazione di produttori o di trasformatori (o
  costituita da entrambe le categorie) la cui forma giuridica è
  libera come previsto dai regolamenti dell'Unione europea.  Le
  modalità di opposizione alla registrazione sono indicate
  all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti
  comunitari.
     L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto
  registrato deve essere etichettato, presentato e
  pubblicizzato.
     L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale
  per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine
  protette (DOP), e delle indicazioni geografiche protette (IGP)
  e delle attestazioni di specificità.
     Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo
  articolo, è nominato con decreto del Ministro delle risorse
 
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  agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è
  costituito da 15 esperti di cui 6 espressione delle categorie
  economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel
  comparto agroalimentare, uno in rappresentanza dei
  consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e tre dei
  Ministeri (risorse agricole, industria, commercio con
  l'estero).
     E' garantita quindi la partecipazione di tutti i soggetti
  interessati.
     L'articolo 7 specifica i compiti del Comitato.  Esso
  esprime pareri sulle procedure di registrazione, collabora con
  gli organi statali e regionali per tutte le materie previste
  dalla legge, propone azioni a tutela in caso di contraffazioni
  o abuso delle denominazioni ed esprime il parere sugli
  eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi di
  tutela.
     L'articolo 8 regola i consorzi di tutela, che si
  costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed
  hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale
  degli interessi delle DOP, IGP e attestazioni di specificità.
  Questa disposizione contempla la possibilità che i consorzi
  approvino programmi di contingentamento della produzione
  efficaci per i propri associati.
     L'articolo 9 prevede che le funzioni di controllo di cui
  ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 siano svolte
  dall'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
  delle risorse agricole, alimentari e forestali, che può
  avvalersi anche dei consorzi aventi i requisiti di cui
  all'articolo 8.
     L'articolo 10 prevede che i consorzi di tutela rilascino
  certificazioni di conformità dei prodotti al relativo
  disciplinare, anche avvalendosi di altri organismi pubblici o
  privati di certificazioni, che adempiono le condizioni di cui
  alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989, da applicarsi a
  partire dal 1^ gennaio 1998.
     L'articolo 11 introduce modifiche alla legge 12 ottobre
  1982, n. 753, per quanto concerne la produzione e la
  commercializzazione del miele.
     L'articolo 12, al comma 1, attribuisce alle regioni e alle
  province autonome di Trento e di Bolzano il compito di emanare
  norme igienico-sanitarie relativamente agli allevamenti e alle
  imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di
  prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di
  montagna e svantaggiate.
     Il comma 2 esonera le vendite dirette effettuate dai
  produttori agricoli dalle norme igienico-sanitarie previste
  dalla direttiva CEE 46/92 del Consiglio del 16 giugno 1992 e
  del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
  327; deroghe sono peraltro previste dall'articolo 46 della
  legge 22 febbraio 1994, n. 146.
     L'articolo 13 prevede le sanzioni per coloro che usurpano
  le denominazioni riconosciute o le utilizzano in materia
  diversa da quella consentita dalla legge e comunque in modo da
  ingenerare confusione con le predette denominazioni.
     L'articolo 14 tratta delle sanzioni accessorie e
  l'articolo 15 stabilisce le norme di controllo e vigilanza.
     L'articolo 16 prevede lo stanziamento annuo di lire 100
  milioni per il funzionamento del comitato di cui all'articolo
  6.
     L'articolo 17, infine, attribuisce piena efficacia alle
  leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di
  origine dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti tipici,
  per quanto non previsto nella presente legge, o che non sia
  con essa in contrasto.
 
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