| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
persegue il duplice scopo di salvaguardare i prodotti tipici e
garantire il consumatore dalle falsificazioni di varia natura,
attuando la regolamentazione comunitaria.
La normativa di riferimento è stata conquistata con
difficoltà dai Paesi mediterranei dell'Unione europea
superando il contrasto proveniente dagli interessi legati ai
prodotti di fantasia o al marchio del produttore promossi da
altri Paesi della Unione europea.
Questa legislazione avrà una ricaduta molto positiva sulla
nostra agricoltura a tutela delle denominazioni tipiche già
acquisite a livello nazionale e ancor più quelle che potranno
essere acquisite.
Le produzioni agroalimentari tipiche rappresentano oggi
l'11,6 per cento della produzione lorda vendibile agricola nel
nostro Paese, con punte del 55 per cento nei formaggi, del 18
per cento nei vini, del 31 per cento nei prosciutti e dell'8
per cento dell'olio di oliva.
E' un patrimonio di qualità che non ha confronti, basti
pensare che gli altri partners europei hanno prodotti
tipici che incidono del 10,6 per cento in Francia, dell'8,1
per cento in Grecia e dell'1,0 per cento in Irlanda.
La domanda europea di questi prodotti si aggira sul 7 per
cento della domanda alimentare ma risulta in forte aumento; ne
sono testimonianza l'interesse per la cucina mediterranea ed i
Pag. 2
suoi diversi componenti e l'attenzione per i prodotti ottenuti
in modo naturale, ossia tradizionale.
Assieme alla attenzione per gli aspetti salutistici vi è
anche la ricerca di gusti e sapori particolari, forniti da
prodotti che rinviano a contesti ambientali, storici e
tecnologici specifici che trovano la suprema sintesi nei
prodotti tipici locali.
Il testo che si propone è stato già approvato nella scorsa
legislatura dal Senato della Repubblica e dalla Commissione
agricoltura della Camera in sede referente.
Il testo disciplina il riconoscimento e la protezione
delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e
delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, il
cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza per gli
imprenditori agricoli.
E' noto che la materia è considerata nell'ambito della
riforma della politica agricola comune, la quale tende a
favorire una diversificazione della produzione agricola anche
attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti
CEE n. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per
la prima volta a livello comunitario la materia, che era prima
regolamentata esclusivamente dagli Stati membri. Anzi può
dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale
la riforma della politica agricola comune approvata il 21
maggio del 1992 ha determinato una accelerazione dell' iter
di approvazione dei regolamenti che si protraeva da molto
tempo.
La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento
dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo
il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si
è data come obiettivo principale anche il passaggio da una
politica della quantità a una politica della qualità.
Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale
obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e
delle attestazioni di specificità, dall'altro.
Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di
denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)
consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di
distinguere prodotti con qualità legate al fattore geografico
o a particolari condizioni di produzione, aventi
caratteristiche di collegamento con elementi tradizionali e
con fattori umani e naturali. In particolare, per le
denominazioni di origine si riconosce l'esclusività della
denominazione in relazione alla indissolubilità del
collegamento con i luoghi.
L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria,
che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul
prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di
particolari caratteristiche qualitative, geografiche e
merceologiche suscettibili di essere controllate, da altri
similari.
La presenza di una normativa europea, di livello
regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il
profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle
denominazioni, complessivamente considerate. Ed infatti,
poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non
tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le
convenzioni internazionali stipulate in materia, non era
possibile tutelare adeguatamente in questi Stati le
denominazioni già registrate in altri Paesi.
Notevole era il danno soprattutto per i prodotti italiani
di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello
internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e
preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era
talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per
incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e
superficialmente analoghi.
E' evidente che questa situazione era suscettibile di
produrre effetti negativi non solo nel corretto svolgimento
delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma
altresì nei confronti dei consumatori, non sempre
adeguatamente informati sulle qualità dei prodotti e quindi in
grado di poter orientare coscientemente la propria scelta.
Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un
valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli,
soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.
Pag. 3
Nel testo vi sono due disposizioni di carattere specifico,
che se pure in modo diverso, sono comunque correlate con le
denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni
geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità e
rivestono una notevole importanza per il settore agricolo e
nello stesso tempo una certa urgenza.
Si tratta di norme che modificano alcune disposizioni
sulla produzione e la commercializzazione del miele, in
particolare per quanto riguarda il miele di agrumi, le miscele
con miele di nettare, miele di castagno ed altri mieli
specifici (di timo, corbezzolo, erica, trifoglio e melata, che
potranno avere, ad esempio, un'acidità superiore a quella
prevista per gli altri mieli).
Viene, inoltre, affrontato il problema della deroga, entro
certi limiti, del rispetto delle rigidissime norme
igienico-sanitarie che, pur necessarie nella generalità delle
situazioni, rischiano di provocare la chiusura di allevamenti
e imprese produttrici di prodotti agricoli e lattiero-caseari
situati nelle zone di montagna e svantaggiate.
Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
viene delegato il compito di predisporre specifiche leggi,
peraltro di competenza, concernenti le norme
igienico-sanitarie che devono essere osservate,
compatibilmente con le realtà locali.
Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che
la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un
regolamento comunitario è determinata della circostanza che è
necessario prevedere norme di coordinamento della normativa
nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla
Unione europea, con efficacia su tutto il territorio della
Unione stessa. In particolare poi gli stessi regolamenti
prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare
specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed
agli organismi di tutela.
L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di
registrazione delle denominazioni, che deve essere effettuata
al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e
alle regioni o province autonome.
Sotto il profilo delle competenze nazionali la materia è
disciplinata specificamente dall'articolo 77, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza
nazionale. Anche la legge n. 491 del 1993, sul riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e
sull'istituzione del nuovo Ministero, ha previsto in materia
di valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari la competenza del Ministero, previa concertazione
con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di
cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491 del 1993.
L'articolo 2 del testo prevede inoltre lo svolgimento del
procedimento di registrazione; il provvedimento conclusivo è
di competenza della Commissione dell'Unione europea,
conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento n.
2081 del 1992 per DOP e IGP e degli articoli 3 e 6 del
regolamento n. 2082 del 1992 per le attestazioni di
specificità.
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede le modalità per
richiedere la riserva dell'uso del nome registrato come
attestazione di specificità, previsto dall'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2082 del 1992.
I soggetti legittimati alla presentazione delle domande
sono indicati all'articolo 3: si deve trattare di
un'organizzazione di produttori o di trasformatori (o
costituita da entrambe le categorie) la cui forma giuridica è
libera come previsto dai regolamenti dell'Unione europea. Le
modalità di opposizione alla registrazione sono indicate
all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti
comunitari.
L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto
registrato deve essere etichettato, presentato e
pubblicizzato.
L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale
per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine
protette (DOP), e delle indicazioni geografiche protette (IGP)
e delle attestazioni di specificità.
Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo
articolo, è nominato con decreto del Ministro delle risorse
Pag. 4
agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è
costituito da 15 esperti di cui 6 espressione delle categorie
economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel
comparto agroalimentare, uno in rappresentanza dei
consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e tre dei
Ministeri (risorse agricole, industria, commercio con
l'estero).
E' garantita quindi la partecipazione di tutti i soggetti
interessati.
L'articolo 7 specifica i compiti del Comitato. Esso
esprime pareri sulle procedure di registrazione, collabora con
gli organi statali e regionali per tutte le materie previste
dalla legge, propone azioni a tutela in caso di contraffazioni
o abuso delle denominazioni ed esprime il parere sugli
eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi di
tutela.
L'articolo 8 regola i consorzi di tutela, che si
costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed
hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale
degli interessi delle DOP, IGP e attestazioni di specificità.
Questa disposizione contempla la possibilità che i consorzi
approvino programmi di contingentamento della produzione
efficaci per i propri associati.
L'articolo 9 prevede che le funzioni di controllo di cui
ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 siano svolte
dall'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, che può
avvalersi anche dei consorzi aventi i requisiti di cui
all'articolo 8.
L'articolo 10 prevede che i consorzi di tutela rilascino
certificazioni di conformità dei prodotti al relativo
disciplinare, anche avvalendosi di altri organismi pubblici o
privati di certificazioni, che adempiono le condizioni di cui
alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989, da applicarsi a
partire dal 1^ gennaio 1998.
L'articolo 11 introduce modifiche alla legge 12 ottobre
1982, n. 753, per quanto concerne la produzione e la
commercializzazione del miele.
L'articolo 12, al comma 1, attribuisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano il compito di emanare
norme igienico-sanitarie relativamente agli allevamenti e alle
imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di
prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di
montagna e svantaggiate.
Il comma 2 esonera le vendite dirette effettuate dai
produttori agricoli dalle norme igienico-sanitarie previste
dalla direttiva CEE 46/92 del Consiglio del 16 giugno 1992 e
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327; deroghe sono peraltro previste dall'articolo 46 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146.
L'articolo 13 prevede le sanzioni per coloro che usurpano
le denominazioni riconosciute o le utilizzano in materia
diversa da quella consentita dalla legge e comunque in modo da
ingenerare confusione con le predette denominazioni.
L'articolo 14 tratta delle sanzioni accessorie e
l'articolo 15 stabilisce le norme di controllo e vigilanza.
L'articolo 16 prevede lo stanziamento annuo di lire 100
milioni per il funzionamento del comitato di cui all'articolo
6.
L'articolo 17, infine, attribuisce piena efficacia alle
leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di
origine dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti tipici,
per quanto non previsto nella presente legge, o che non sia
con essa in contrasto.
| |