| (Finalità).
1. In applicazione della normativa comunitaria, la
disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei
prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle
attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed
alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le
procedure stabilite dalla presente legge.
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