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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7864
DDL0429-0004
Progetto di legge Camera n. 429 - testo presentato - (DDL13-429)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C429. TESTIPDL
...C429.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC429 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Presentazione della domanda
                      di registrazione).
       1.  La domanda di registrazione di una denominazione di
  origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
  protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
  province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
  sono situate le aree geografiche interessate, per
  l'espressione del parere di cui al comma 6, del presente
  articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli
  elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.
  2081/92.
     2.  La domanda di registrazione di una attestazione di
  specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
  contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
  regolamento (CEE) n. 2082/92.
     3.  Qualora un'organizzazione di cui al successivo comma 1
  dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato
  come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai
 
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  requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi
  dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n.
  2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
  presentazione della domanda.
     4.  Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia,
  sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
  autonoma interessata e sulla  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del
  comma 1.  Entro lo stesso termine è data notizia sulla
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana delle
  domande presentate ai sensi del comma 2.
     5.  Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e
  presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
  pubblicazione della notizia di presentazione delle domande,
  osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse.  Le
  osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di
  registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o
  provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande
  di registrazione di attestazioni di specificità sono
  presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali.
     6.  Le regioni o le province autonome di Trento e di
  Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche
  interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP
  esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli
  elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente
  geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla
  pubblicazione effettuata nella  Gazzetta Ufficiale  ai
  sensi del precedente comma 4.  Decorso tale termine il Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali procede
  comunque all'esame della domanda.
     7.  Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i
  successivi trenta giorni, il proprio parere circa la
  sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti
  (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o
  integrazioni al disciplinare.  Il Ministro, entro trenta giorni
  dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le
 
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  ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la
  domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare
  nel senso prospettato.
     8.  Entro trenta giorni dalla data di espressione del
  parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione
  delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di
  cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari
  e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati
  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti,
  trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda
  corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi.  Ove
  ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la
  domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro
  il suddetto termine.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-429 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0429 TOTPAG=0018 TOTDOC=0019 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=015 PAGFIN=0007 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=042900 00 FASCIDC=13DDL0429 SORTNAV=0042900 000 00000 ZZDDLC429 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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