| (Presentazione della domanda
di registrazione).
1. La domanda di registrazione di una denominazione di
origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
sono situate le aree geografiche interessate, per
l'espressione del parere di cui al comma 6, del presente
articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli
elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92.
2. La domanda di registrazione di una attestazione di
specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. Qualora un'organizzazione di cui al successivo comma 1
dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato
come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai
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requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n.
2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
presentazione della domanda.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia,
sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma interessata e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del
comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle
domande presentate ai sensi del comma 2.
5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e
presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della notizia di presentazione delle domande,
osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le
osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di
registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o
provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande
di registrazione di attestazioni di specificità sono
presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
6. Le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche
interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP
esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli
elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente
geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali procede
comunque all'esame della domanda.
7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i
successivi trenta giorni, il proprio parere circa la
sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti
(CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o
integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni
dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le
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ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la
domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare
nel senso prospettato.
8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del
parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione
delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di
cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti,
trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda
corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove
ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la
domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro
il suddetto termine.
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