| (Soggetti legittimati alla presentazione
della domanda di registrazione).
1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da
qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori
interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo
prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma
giuridica.
2. Le domande di registrazione presentate da altri
soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte
solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27
luglio 1993.
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