| (Funzioni di controllo e vigilanza).
1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui
all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed
alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei
consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3,
della presente legge.
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