| (Certificazioni di conformità).
1. La certificazione di conformità al disciplinare può
essere effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo
8.
2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a
partire dal 1^ gennaio 1998 i consorzi predetti, se non
soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono
avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le
condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.
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