| (Produzioni in zone di montagna).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con
semplificazione degli adempimenti, relativamente agli
allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati
nelle zone di montagna e svantaggiate.
2. Le norme igienico-santarie di cui alla direttiva
92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive
modifiche ed integrazioni, e quelle di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e
successive modificazioni, non si applicano alle vendite
dirette effettuate dai produttori agricoli.
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