| (Sanzioni).
1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come
reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al
consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli
e alimentari a "denominazione di orgine controllata", "DOC",
"denominazione d'origine protetta", "DOP", "indicazione
geografica protetta", "IGP", "specificità controllata",
"attestazione di specificità", nonché menzioni simili o
comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il
consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui
ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con
la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100
milioni.
2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette
denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna,
Pag. 16
ragione sociale anche modificate, alterate o rettificate è
punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
50 milioni.
3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono
commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le
registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è
aumentata di un terzo.
4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come
reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente
comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche
con aggiunte o termini rettificativi quali "tipo", "gusto",
"uso", "sistema", "metodo", nonchè di indicazioni,
illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di
confezionamento che possano tratte in inganno gli acquirenti o
i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire
10 milioni a lire 50 milioni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i
requisiti intrinsechi o la composizione dei prodotti o le
condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante
non sia a conoscenza della violazione e che la confezione
originale non presenti segni di alterazione.
| |