| (Sanzioni accessorie).
1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al
precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del
prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese
dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i
quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro
tra i periodici di carattere tecnico.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica
può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12
mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata
ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente
articolo 13.
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