| (Procedura di controllo e vigilanza).
1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul
mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al
precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti
si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti
delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi
delle norme vigenti.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a
procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in
relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia
di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
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