| (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata
la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno
1996.
2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1996, 1997 e
1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, e ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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