| (Presentazione della domanda
di registrazione).
1. La domanda di registrazione di una denominazione di
origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
sono situate le aree geografiche interessate, per
l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente
articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli
elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92.
2. La domanda di registrazione di una attestazione di
specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
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contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. Qualora un'organizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 3 intenda riservare l'uso del nome registrato
come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai
requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n.
2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
presentazione della domanda.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia,
nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma interessata e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del
comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle
domande presentate ai sensi del comma 2.
5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e
presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della notizia di presentazione delle domande,
osservazioni, controdeduzioni e valutazioni sulle domande
stesse. Le osservazioni, le controdeduzioni e le valutazioni
relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono
presentate alla regione o provincia autonoma interessata;
quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni
di specificità sono presentate al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
6. Le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche
interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP
esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli
elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente
geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque
all'esame della domanda.
7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i
successivi trenta giorni, il proprio parere circa la
sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti
(CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e puo proporre al Ministro delle
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risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o
integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni
dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le
ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la
domanda a modificare o integrare il disciplinare nel senso
prospettato.
8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del
parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione
delle risposte alle richieste di modifiche o integrazioni di
cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti,
trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda
corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove
ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la
domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro
il suddetto termine.
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