| (Opposizione alla registrazione).
1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8,
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paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le
domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle
Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua
italiana nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro i successivi trenta giorni.
2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può
essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne
abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali entro il termine di due mesi dalla data
di pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della
dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione
stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga
che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n.
2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere
del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.
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