| (Indicazioni sui prodotti).
1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti
di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 si
applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti
disposizioni:
a) in caso di DOP, deve essere riportata la
dicitura "DOP - denominazione di origine protetta" o la sigla
"DOP" immediatamente al di sotto del nome geografico del
prodotto. Per un periodo transitorio non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
suddette diciture possono essere integrate, fatto salvo quanto
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previsto dalla lettera c) del presente comma, da altre
menzioni o sigle previste da specifiche norme nazionali o,
eventualmente, autorizzate ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92;
b) in caso di IGP, deve essere riportata la
menzione "IGP-indicazione geografica protetta" o la sigla
"IGP", immediatamente al di sotto del nome geografico del
prodotto;
c) è consentito l'uso della menzione aggiuntiva
"prodotto della montagna italiana", ai sensi dell'articolo 15
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per i prodotti a
denominazione di origine protetta o a indicazione geografica
protetta che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi del
regolarnento (CEE) n. 2081/92;
d) in caso di attestazioni di specificità, deve
essere riportata la menzione "specialità tradizionale
garantita", eventualmente accompagnata dalla sigla "S.T.G.",
immediatamente al di sotto del nome che individua la
specificità. In ogni caso deve essere riportato il nome
dell'organismo di controllo di cui all'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 2082/92.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e
b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o
il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di
produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera
c), deve altresì figurare il simbolo indicante la
specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 e del regolamento (CE) n. 2515/94
della Commissione, del 9 settembre 1994.
3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al
comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e
colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in
modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi
da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo
da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre
diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
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soggetti interessatiprovvedono all'adeguamento dei caratteri
con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate
alla suddetta data.
4. E' vietato, in caso di denominazioni composte, protette
come DOP o IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse,
qualora questa sia legata, per consolidata tradizione,
all'accezione geografica di cui costituisce elemento
integrante. In caso di violazione del divieto di cui al
presente comma, si applica la sanzione prevista dal comma 4
dell'articolo 13.
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