| (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni
geografiche protette e delle attestazioni di
specificità).
1. E' istituito, presso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
attestazioni di specificità. Il Comitato costituisce gruppi di
lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari,
avvalendosi anche di esperti esterni.
2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, da
emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme relative alla
composizione, al funzionamento e all'organizzazione del
Comitato di cui al comma 1.
3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni
del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
4. Il Comitato è costituito da quindici membri con
riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui
sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali,
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tre dei quali designati dalle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale dei produttori agricoli, uno designato dalle
associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato
sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed il Ministro del commercio
con l'estero. Nella prima applicazione della presente legge il
decreto di cui al presente comma è emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di
voto, il rappresentante della regione o della provincia
autonoma nel cui territorio sono situate le aree geografiche
interessate.
6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati non più di una volta.
7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli
prodotti operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di svolgere la propria attività alla
data di emanazione del decreto di cui all'ultimo periodo del
comma 4.
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