| (Consorzi di tutela).
1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono
riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali purché rispondano ai parametri di rappresentativita
fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della
propria attività i consorzi di tutela:
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e
svolgono compiti consultivi relativi al prodotto
interessato;
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b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
miglioramento qualitativo delle produzioni, in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato. Al fine di assicurare il raggiungimento
dell'equilibrio tra domanda e offerta attraverso la stabilità
dei mercati, nell'interesse dei consumatori e dei produttori,
i consorzi definiscono, in accordo con i produttori, obiettivi
di produzione recanti misure quantitative, trasmettendoli al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che
provvede ad autorizzarli nelle forme stabilite al comma 5. In
assenza di contrarie determinazioni ministeriali entro il
termine di novanta giorni, i consorzi danno attuazione a tali
obiettivi conformemente alle esigenze delle attività
produttive. Entrambe le tipologie di programmi sono attuate
dai consorzi, sotto la vigilanza del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
c) svolgono, su incarico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali ed in collaborazione con il medesimo,
le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il
rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi
delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando
tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa
l'apposizione dei contrassegni e dei simboli grafici
identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di
specificità;
d) svolgono le funzioni di controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la
salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di
specificità da abusi, atti di concorrenza sleale,
contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e
comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è
esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni
fase della produzione, della trasformazione e del commercio.
Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio
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delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e
forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza
purché posseggano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666, e prestino giuramento innanzi al pretore;
e) svolgono gli altri compiti ad essi
eventualmente affidati dalle competenti autorità nazionali.
2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di tutte le
categorie economiche e professionali interessate.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 e
al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1,
nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei
consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6,
con proprio decreto, da emanare di intesa con il Comitato di
cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.
491, approva, ai fini della presente legge e fatte salve altre
preesistenti disposizioni normative con essa compatibili, i
programmi e gli obiettivi di produzione di cui al comma 1,
lettera b), indicando le modalità di controllo della
corretta applicazione dei programmi e degli obiettivi
medesimi.
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6. Per le produzioni che abbiano ottenuto la registrazione
in conformità ai citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE)
n. 2082/92 e che non abbiano un consorzio di tutela,
l'attività di controllo può essere svolta, su incarico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle cui aree
geografiche ricadono le produzioni stesse.
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