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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7896
DDL0429-0017
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                    (Consorzi di tutela).
     1.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
  dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
  tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
  degli interessi relativi alle denominazioni.  Essi sono
  riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali purché rispondano ai parametri di rappresentativita
  fissati dal decreto di cui al comma 3.  Nello svolgimento della
  propria attività i consorzi di tutela:
       a)  avanzano proposte di disciplina regolamentare e
  svolgono compiti consultivi relativi al prodotto
  interessato;
 
                              Pag. 17
 
       b)  possono definire programmi recanti misure di
  carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
  miglioramento qualitativo delle produzioni, in termini di
  sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
  fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
  commercializzato.  Al fine di assicurare il raggiungimento
  dell'equilibrio tra domanda e offerta attraverso la stabilità
  dei mercati, nell'interesse dei consumatori e dei produttori,
  i consorzi definiscono, in accordo con i produttori, obiettivi
  di produzione recanti misure quantitative, trasmettendoli al
  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che
  provvede ad autorizzarli nelle forme stabilite al comma 5.  In
  assenza di contrarie determinazioni ministeriali entro il
  termine di novanta giorni, i consorzi danno attuazione a tali
  obiettivi conformemente alle esigenze delle attività
  produttive.  Entrambe le tipologie di programmi sono attuate
  dai consorzi, sotto la vigilanza del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali;
       c)  svolgono, su incarico dell'Ispettorato centrale
  repressione frodi del Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali ed in collaborazione con il medesimo,
  le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
  presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il
  rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi
  delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando
  tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa
  l'apposizione dei contrassegni e dei simboli grafici
  identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di
  specificità;
       d)  svolgono le funzioni di controllo e di
  vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la
  salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di
  specificità da abusi, atti di concorrenza sleale,
  contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e
  comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è
  esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni
  fase della produzione, della trasformazione e del commercio.
  Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio
 
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  delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e
  forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza
  purché posseggano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
  regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
  666, e prestino giuramento innanzi al pretore;
       e)  svolgono gli altri compiti ad essi
  eventualmente affidati dalle competenti autorità nazionali.
     2.  Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
  comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
  deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di tutte le
  categorie economiche e professionali interessate.
     3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
  le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
  funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 e
  al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1,
  nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei
  consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     4.  I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
  in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
  i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
  disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
     5.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
  giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6,
  con proprio decreto, da emanare di intesa con il Comitato di
  cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.
  491, approva, ai fini della presente legge e fatte salve altre
  preesistenti disposizioni normative con essa compatibili, i
  programmi e gli obiettivi di produzione di cui al comma 1,
  lettera  b),  indicando le modalità di controllo della
  corretta applicazione dei programmi e degli obiettivi
  medesimi.
 
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     6.  Per le produzioni che abbiano ottenuto la registrazione
  in conformità ai citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE)
  n. 2082/92 e che non abbiano un consorzio di tutela,
  l'attività di controllo può essere svolta, su incarico
  dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dalle regioni e
  dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle cui aree
  geografiche ricadono le produzioni stesse.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=020 PAGFIN=0019 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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