| (Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).
1. Al n. 2) del secondo comma dell'articolo 2 della legge
12 ottobre 1982, n. 753,dopo le parole: "non più del 21 per
Pag. 20
cento;" sono inserite le seguenti: "non più del 18 per cento
per il miele vergine integrale, non più del 19 per cento per
il miele vergine integrale di erica (erica arborea),
corbezzolo (arbutus), calunna (calunna
vulgaris).
2. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della citata
legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "miele di acacia, di
lavanda" sono inserite le seguenti: ", di sulla, di
agrumi".
3. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata
legge n. 753 del 1982, le parole: "in miscela con miele di
nettare, non più dell'1 per cento;" sono sostituite dalle
seguenti: "in miscela con miele di nettare, miele uniflorale
di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più
dell'1,2 per cento;".
4. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata
legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "non più di 40
milliequivalenti per kg;" sono aggiunte le seguenti: "miele di
timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata
prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di
nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a
60 milliequivalenti per kg;".
5. Alla lettera a), a") del numero 7) del secondo
comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo
le parole: "ad esempio miele di agrumi" sono inserite le
seguenti: ", acacia, erica, tarassaco e corbezzolo".
6. Alla lettera b) del n. 7) del secondo comma
dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole:
"HMF non più di 40 mg/Kg (fatte salve le disposizioni di cui
alla precedente lettera a), a"))" sono sostituite dalle
seguenti:
"b) HMF;
b') non più di 40 mg/kg, fatte salve le
disposizioni di cui alla lettera a), a");
b") non più di 25 mg/kg per miele vergine
integrale, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), a")".
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7. Al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 753
del 1982, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d- bis) termine minimo di conservazione per il
miele vergine integrale".
8. Al comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 753
del 1982, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c- bis) l'indicazione "vergine integrale" per il
miele di origine comunitaria qualora non sia stato sottoposto
a trattamenti che ne abbiano innalzato la temperatura al di
sopra di 40^C e possegga le caratteristiche di composizione
riportate all'articolo 2".
9. L'articolo 7 della citata legge n.753 del 1982, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di intesa con il Ministero della
sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali
di analisi per il miele stabilendo, inoltre, le
caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e
organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi
di controllo".
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