| (Sanzioni).
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato,
chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al
consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli
e alimentari a "denominazione di origine controllata", "DOC",
"denominazione di origine protetta", "DOP", "indicazione
geografica protetta", "IGP", "specialità tradizionale
garantita", "attestazione di specificità", nonché menzioni
simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il
consumatore prodotti che non abbiano ottenuto le registrazioni
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di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è
punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
lire 100 milioni.
2. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui al comma 1,
anche modificate, alterate o rettificate, come marchio
individuale o commerciale, insegna, ragione sociale è punito
con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50
milioni.
3. Se gli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da
un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni
di cui al comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.
4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come
reato, chiunque usa le denominazioni di cui al comma 1
alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con
aggiunte o termini rettificativi quali "tipo", "gusto", "uso",
"sistema", "metodo", nonché con l'aggiunta di indicazioni,
illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di
confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o
i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire
10 milioni a lire 50 milioni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i
requisitiintrinseci o la composizione dei prodottio le
condizioni interne dei recipienti, e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la
confezione originale non presenti segni di alterazione.
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