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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7901
DDL0429-0022
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                         (Sanzioni).
     1.  Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato,
  chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al
  consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli
  e alimentari a "denominazione di origine controllata", "DOC",
  "denominazione di origine protetta", "DOP", "indicazione
  geografica protetta", "IGP", "specialità tradizionale
  garantita", "attestazione di specificità", nonché menzioni
  simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il
  consumatore prodotti che non abbiano ottenuto le registrazioni
 
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  di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è
  punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
  lire 100 milioni.
     2.  Chiunque utilizzi le denominazioni di cui al comma 1,
  anche modificate, alterate o rettificate, come marchio
  individuale o commerciale, insegna, ragione sociale è punito
  con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50
  milioni.
     3.  Se gli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da
  un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni
  di cui al comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.
      4.  Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come
  reato, chiunque usa le denominazioni di cui al comma 1
  alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con
  aggiunte o termini rettificativi quali "tipo", "gusto", "uso",
  "sistema", "metodo", nonché con l'aggiunta di indicazioni,
  illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di
  confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o
  i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire
  10 milioni a lire 50 milioni.
     5.  Le sanzioni di cui al presente articolo non si
  applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
  comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
  nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i
  requisitiintrinseci o la composizione dei prodottio le
  condizioni interne dei recipienti, e sempre che il
  commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la
  confezione originale non presenti segni di alterazione.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=025 PAGFIN=0023 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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