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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7910
DDL0429-0031
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Indicazioni sui prodotti).
       1.  Per l'etichettatura, la presentazione e la
  pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono
  ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
  2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
  modificazioni, le seguenti disposizioni:
         a)  in caso di DOP, deve essere riportata la
  menzione tradizionale nazionale "DOC-denominazione di origine
  controllata", o la sigla "D.O.C.", immediatamente al di sotto
  del nome geografico del prodotto;
         b)  in caso di IGP, deve essere riportata la
  menzione "IGP-indicazione geografica protetta", o la sigla
  "IGP", immediatamente al di sotto del nome geografico del
  prodotto;
 
                              Pag. 28
 
         c)  in caso di attestazioni di specificità, deve
  essere riportata la menzione "specificità controllata",
  immediatamente al di sotto del nome che individua la
  specificità.
     2.  Per i prodotti di cui al comma 1, lettere  a)  e
  b),  deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o
  il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di
  produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera
  c),  deve altresì figurare il simbolo indicante la
  specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato
  regolamento (CEE) n. 2082/92.
     3.  I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al
  comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e
  colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in
  modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi
  da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo
  da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre
  diciture o dagli altri disegni.  Entro il termine di due anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge i
  soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri
  con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate
  alla suddetta data.
     4.  E' vietato, in caso di denominazioni composte, protette
  come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse,
  qualora questa sia legata, per consolidata tradizione,
  all'accezione geografica di cui costituisce elemento
  integrante.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=056 PAGFIN=0028 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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