| (Indicazioni sui prodotti).
1. Per l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono
ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, le seguenti disposizioni:
a) in caso di DOP, deve essere riportata la
menzione tradizionale nazionale "DOC-denominazione di origine
controllata", o la sigla "D.O.C.", immediatamente al di sotto
del nome geografico del prodotto;
b) in caso di IGP, deve essere riportata la
menzione "IGP-indicazione geografica protetta", o la sigla
"IGP", immediatamente al di sotto del nome geografico del
prodotto;
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c) in caso di attestazioni di specificità, deve
essere riportata la menzione "specificità controllata",
immediatamente al di sotto del nome che individua la
specificità.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e
b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o
il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di
produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera
c), deve altresì figurare il simbolo indicante la
specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al
comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e
colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in
modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi
da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo
da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre
diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri
con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate
alla suddetta data.
4. E' vietato, in caso di denominazioni composte, protette
come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse,
qualora questa sia legata, per consolidata tradizione,
all'accezione geografica di cui costituisce elemento
integrante.
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