| (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni
geografiche protette e delle attestazioni di specificità).
1. E' istituito, presso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
attestazioni di specificità. Il Comitato può costituire gruppi
di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari,
avvalendosi anche di esperti esterni.
2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero da
emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme relative alla
composizione, al funzionamento e all'organizzazione del
Comitato di cui al comma 1.
3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a
maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le
deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti dei suoi componenti.
4. Il Comitato è costituito da quindici membri con
riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui
sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali,
uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori,
cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Tento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I
membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati non più di una volta.
6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli
prodotti operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di svolgere la propria attività alla
data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
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