| (Consorzi di tutela).
1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono
riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività
fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della
loro attività i consorzi di tutela:
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e
svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto
interessato;
b) possono definire programmi di produzione
recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento
tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine
di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
offerta;
c) collaborano su richiesta dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle
funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il
rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi
delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando
tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa
l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli
grafici identificativi della DOP, della IGP o della
attestazione di specificità;
d) collaborano su richiesta dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle
funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o
attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale
attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di
chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione
e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai
Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n.
125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita
nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica
sicurezza purché posseggano i requisiti determinati
dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto
20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al
pretore;
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e) svolgono compiti generali o specifici ad essi
affidati dalle competenti autorità nazionali.
2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle
categorie economiche e professionali interessate.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei
consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni
per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente
articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato
di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n.
491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1,
lettera b), indicando le modalità di controllo della
corretta applicazione dei programmi medesimi.
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