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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7913
DDL0429-0034
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                    (Consorzi di tutela).
     1.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
  dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
  tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
  degli interessi relativi alle denominazioni.  Essi sono
  riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività
  fissati dal decreto di cui al comma 3.  Nello svolgimento della
  loro attività i consorzi di tutela:
         a)  avanzano proposte di disciplina regolamentare e
  svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto
  interessato;
         b)  possono definire programmi di produzione
  recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento
  tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine
  di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
  offerta;
         c)  collaborano su richiesta dell'Ispettorato
  centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle
  funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
  presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il
  rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi
  delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando
  tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa
  l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli
  grafici identificativi della DOP, della IGP o della
  attestazione di specificità;
         d)  collaborano su richiesta dell'Ispettorato
  centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle
  funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9
  onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o
  attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza
  sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
  tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale
  attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di
  chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione
  e del commercio.  Agli agenti vigilatori dipendenti dai
  Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle
  funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n.
  125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente
  della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita
  nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica
  sicurezza purché posseggano i requisiti determinati
  dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto
  20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al
  pretore;
 
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         e)  svolgono compiti generali o specifici ad essi
  affidati dalle competenti autorità nazionali.
     2.  Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
  comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
  deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle
  categorie economiche e professionali interessate.
     3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
  le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
  attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di
  vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei
  consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni
  per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     4.  I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
  in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
  i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
  disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
     5.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
  giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente
  articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato
  di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n.
  491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1,
  lettera  b),  indicando le modalità di controllo della
  corretta applicazione dei programmi medesimi.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=024 PAGFIN=0030 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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