| (Modifiche alla legge 12 ottobre 1982,
n. 753).
1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge
12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: "miele di acacia, di
lavanda" sono inserite le seguenti: ", di sulla, di
agrumi".
2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata
legge n. 753 del 1982, le parole: "in miscela con miele di
nettare, non più dell'1 per cento;" sono sostituite dalle
seguenti: "in miscela con miele di nettare, miele uniflorale
di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più
dell'1,2 per cento;".
3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata
legge n. 753 del 1982, dopo le parole: "non più di 40
milliequivalenti per kg;" sono aggiunte le seguenti: "miele di
timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata
Pag. 31
prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di
nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a
60 milliequivalenti per kg;".
4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma
dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le
parole: "ad esempio miele di agrumi" sono inserite le
seguenti: ", acacia, erica, tarassaco e corbezzolo".
| |