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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7918
DDL0429-0039
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                         (Sanzioni).
     1.  Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come
  reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al
  consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli
  e alimentari a "denominazione di orgine controllata", "DOC",
  "denominazione d'origine protetta", "DOP", "indicazione
  geografica protetta", "IGP", "specificità controllata",
  "attestazione di specificità", nonché menzioni simili o
  comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il
  consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui
  ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con
  la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100
  milioni.
     2.  Se il soggetto abbia utilizzato le suddette
  denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna,
  ragione sociale anche modificate, alterate o rettificate è
  punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
  50 milioni.
     3.  Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono
  commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le
  registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è
  aumentata di un terzo.
     4.  Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come
  reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente
  comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche
  con aggiunte o termini rettificativi quali "tipo", "gusto",
  "uso", "sistema", "metodo", nonchè di indicazioni,
  illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di
  confezionamento che possano tratte in inganno gli acquirenti o
  i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire
  10 milioni a lire 50 milioni.
     5.  Le sanzioni di cui al presente articolo non si
  applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
  comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
  nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i
  requisiti intrinsechi o la composizione dei prodotti o le
  condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante
  non sia a conoscenza della violazione e che la confezione
  originale non presenti segni di alterazione.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=023 PAGFIN=0031 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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