| 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono stabiliti:
a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni
di radioamatore, di cui all'articolo 4, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214;
b) i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici
del servizio di radioamatore;
c) i contributi annuali per l'autorizzazione
all'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti
di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni di base
di cui all'articolo 334, primo comma, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
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d) il contributo annuale per il rilascio delle
autorizzazioni al solo ascolto sulle gamme di frequenza
riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333, primo
comma, del suddetto testo unico;
e) i contributi per l'ammissione agli esami e per
il rilascio di titoli senza esami per l'abilitazione
all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di
operatore di cui all'articolo 344, ultimo comma, del medesimo
testo unico.
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