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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7924
DDL0429-0045
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Presentazione della domanda
                      di registrazione).
     1.  La domanda di registrazione di una denominazione di
  origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
  protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
  province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
  sono situate le aree geografiche interessate, per
  l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un
  disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4
  del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
     2.  La domanda di registrazione di una attestazione di
  specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
  contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
  regolamento (CEE) n. 2082/92.
     3.  Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1
  dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato
  come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai
  requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi
  dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)
  2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
  presentazione della domanda.
     4.  Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia,
  sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
  autonoma interessata e sulla  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del
  comma 1.  Entro lo stesso termine è data notizia sulla
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana delle
  domande presentate ai sensi del comma 2.
     5.  Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e
  presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
  pubblicazione della notizia di presentazione delle domande,
  osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse.  Le
  osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di
  registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o
  provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande
  di registrazione di attestazioni di specificità sono
  presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali.
     6.  Le regioni o le province autonome di Trento e di
  Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche
  interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP
  esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli
  elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente
  geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla
  pubblicazione effettuata nella  Gazzetta Ufficiale  ai
  sensi del precedente comma 4.  Decorso tale termine il Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali procede
  comunque all'esame della domanda.
     7.  Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i
  successivi trenta giorni, il proprio parere circa la
  sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti
  (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o
  integrazioni al disciplinare.  Il Ministro, entro trenta giorni
  dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le
  ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la
  domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare
  nel senso prospettato.
 
                              Pag. 34
 
     8.  Entro trenta giorni dalla data di espressione del
  parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione
  delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di
  cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che
  i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
  2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle
  Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da
  altri eventuali elementi.  Ove ritenga che i requisiti non
  siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione
  motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=015 PAGFIN=0034 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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